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Web/UtOnti e UtOntesse: scoprite quanti reati potete compiere sul web!

I nostri sforzi per analizzare i linguaggi della rete e per tentare di circoscrivere e definire il fenomeno del cyberstalking speriamo sempre servano a qualcun@. Vorremmo anche, sulla scia di un post scritto qualche tempo fa in cui tentavamo di avvisare del fatto che è tanto semplice commettere un reato sul web, sui social network, su un blog, tanto più si ignora la precisa definizione di quel reato, fare il punto su quel che per la giurisprudenza e secondo le sentenze è definibile come reato di ingiuria e diffamazione a mezzo stampa. In coda aggiungiamo altre tipologie di reato che è possibile commettere sul web.

Premettiamo che con una ultima sentenza a proposito del reato di spacciarsi per un altr@, il nick name diventa definizione di una persona precisa. Citare un nick name insultandolo o diffamandolo si configura dunque come reato.

Non è importante che chi pronunci ingiuria e diffamazione abbia un nick anonimo perché del reato che compie risponde il suo Ip, ovvero il suo indirizzo telematico che risponde ad una utenza e ad una persona precisa.

Sappiate che anche lo sfogo sulla vostra bacheca facebook (o su twitter), dato che è comunque una piazza pubblica con persone che vi ascoltano, se formulato in modo tale da offendere e ledere la reputazione di qualcuno, può essere definibile come reato con relativa richiesta di risarcimento danni.

La diffamazione

L’inserimento di frasi offen­sive, bat­tute pesanti, noti­zie riser­vate la cui divul­ga­zione pro­voca pre­giu­dizi, foto deni­gra­to­rie o comun­que la cui pub­bli­ca­zione ha riper­cus­sioni nega­tive, anche poten­ziali, sulla repu­ta­zione della per­sona ritratta pos­sono inte­grare gli estremi del reato di dif­fa­ma­zione, punito dall’art. 595 c.p.

Per par­lare di dif­fa­ma­zione l’offesa deve essere rivolta a un sog­getto deter­mi­nato o deter­mi­na­bile. Se si parla male di una per­sona senza far capire di chi si tratta non è reato. Ma per aversi dif­fa­ma­zione non è neces­sa­rio met­tere nome, cognome, gene­ra­lità del dif­fa­mato: è suf­fi­ciente inse­rire rife­ri­menti che con­sen­tano di ren­dere cono­sci­bile la per­sona offesa o comun­que attri­bui­bile l’offesa ad una per­sona deter­mi­nata.

Penal­mente le con­se­guenze sono diverse a seconda che si parli di dif­fa­ma­zione sem­plice o aggra­vata.
Nel primo caso le pene sono più severe e pos­sono pre­ve­dere la pena della reclu­sione da sei mesi a tre anni e fedina penale mac­chiata a tempo inde­ter­mi­nato.
In caso di dif­fa­ma­zione sem­plice sono pre­vi­ste pene pecu­nia­rie (intorno ai 1.000 – 1.500 euro) e la fedina penale resterà mac­chiata solo per 5 anni.
Il vero pro­blema non è però rap­pre­sen­tato tanto dalla pena (che il più delle volte viene con­di­zio­nal­mente sospesa), ma dai costi con­nessi al pro­ce­di­mento penale che più o meno sono gli stessi sia in tri­bu­nale che dal giu­dice di pace.
In caso di con­danna occorre infatti:
• pagare il legale della parte civile (circa 2.000/2.500 euro);
• pagare il pro­prio legale
• pagare il risar­ci­mento dei danni pro­vo­cati alla parte lesa (diver­sa­mente quan­ti­fi­ca­bili a seconda dell’entità dei mede­simi).
Per una parola di troppo, si rischia di dover sbor­sare 10.000 euro senza nem­meno accorgersene.

[La Querela (artt. 336-340 c.p.p.) – contro ignoti o persone precise – è la dichiarazione con la quale una persona chiede che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Può essere presentata oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria non oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.) (a partire dalla data in cui la persona offesa viene a conoscenza dell’offesa stessa). Il diritto di querela, in quanto disponibile, può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e remissione (art. 340 c.p.p.). La remissione per essere valida deve essere accettata dal querelato.] [Leggi per un approfondimento sulle modalità]

Ancora, per approfondire meglio:

La diffamazione è dunque un reato strettamente connesso alla persona e al diritto all’onore di cui ogni individuo è titolare ed è previsto dall’articolo 595 c.p..
 
Esso dispone che chiunque, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, é punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 €. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è la reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 €.
 
Quindi mentre il reato di ingiuria previsto dall’articolo 594 c.p. punisce chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, il reato di diffamazione punisce chi offende l’altrui reputazione in modo “indiretto” parlando con più persone e riferendosi, appunto, a una persona che non è presente.

Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione a più persone di tale messaggio, e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
 
La reputazione deve essere intesa come la stima di cui l’individuo gode nella società per le caratteristiche che gli sono proprie. Per ledere la reputazione, quindi, sono necessarie espressioni offensive, denigratorie o espressioni dubitative, insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, se per il modo con cui sono dette o scritte fanno sorgere in chi legge un plausibile convincimento sull’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati.

La diffamazione è un reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a più persone.

Nel caso dei reati commessi per la gestione di un blog o un forum:

Il blog consiste in una sorta di diario virtuale pubblicato su internet e periodicamente aggiornato dal suo autore, il blogger, col quale i lettori possono interloquire postando commenti.
 
In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioè di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del blogger medesimo.
 
Si immagina che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconoscerebbe in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.
 
Il blogger risponderebbe, in concorso con l’autore dei messaggi diffamatori, solo se egli interviene nella selezione e filtraggio dei messaggi, e se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete.
 
Nel caso dei commenti si potrebbe ravvisare tutt’al più un concorso per diffamazione, ma non certo responsabilità per omissione di controllo.
 
La posizione del blogger sarebbe quindi simile a quella dei moderatori di forum o chat, i quali, a differenza del direttore di un giornale cartaceo, rispondono solo a titolo di dolo nelle ipotesi in cui concorrano con l’autore nella diffusione della comunicazione diffamatoria.

In realtà è recente una sentenza che dice proprio tutto il contrario. Ovvero come un semplice commento possa diventare incriminante per chi gestisce il blog.

Se il reato commesso produce un danno alla persona diffamata ella può richiedere un risarcimento:

Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l’obbligo di risarcire il danno civile, come ad esempio la perdita di clientela dovuta alla divulgazione di notizie false sul conto di una persona, e il danno morale, che consiste nel fatto che l’offesa alla reputazione può provocare un impedimento a sentirsi ben accetti nella propria comunità, oppure che può costringere un soggetto a doversi discolpare da accuse del tutto false.

E’ inteso in quanto danno anche la perdita di un lavoro, di introiti economici, di relazioni utili in senso professionale, di contatti precisamente riconducibili anche alla sfera dei suoi interessi.

Il luogo in cui è più semplice perpetrare questo reato in questo momento è facebook. Fioccano le denunce, delle quali, badate, non arriva notizia subito ma in tempi anche lunghi, e via via le persone che girano per facebook, forse, si abituano al fatto che nella comunicazione pubblica gestita in quella dimensione non possono permettersi il lusso di rovinare la reputazione di una persona, di prodursi in sfoghi sgangherati diretti a qualcun@ in particolare, di agire la sfera sociale in web come se nessun@ vi stesse leggendo.

Perfino ricevere un messaggio in forma privata che sia lesivo della reputazione, dell’onore e del decoro, dà diritto alla richiesta di risarcimento del danno morale o non patrimoniale, all’autore o autrice del messaggio in questione.

Rispetto all’art. 595 del codice penale (diffamazione) che, appunto, afferma che chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa, la diffamazione “online” è una circostanza aggravante del reato poichè realizzato tramite lo strumento di internet, da sempre qualificato come “un mezzo pubblico” in quanto, per sua stessa natura, idoneo e sufficiente a trasmettere, a più soggetti, un determinato messaggio diffamatorio.

Ripetiamo che perchè il reato di “diffamazione on-line” si realizzi, è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi:

1) l’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile: Si parla di “reputazione” per indicare quella stima di cui ogni individuo gode, all’interno di una determinata società, per le caratteristiche che gli sono proprie. Perché si abbia “una lesione di questa stima” sono necessarie espressioni di fatto non vere, offensive, denigratorie o sarcasticamente dubitative se, per il modo con cui sono dette, fanno sorgere nel lettore un plausibile convincimento sulla effettiva corrispondenza a verità dei fatti (falsi) narrati.
 
2) la comunicazione di tale messaggio a più persone: La diffamazione è un reato istantaneo che si consuma con la comunicazione di un determinato messaggio a più persone. Trattandosi, di una tipologia di reato consumato via internet e, quindi, nella maggior parte dei casi, attraverso “un forum di discussione”, tale elemento si realizza con il “postare” il proprio messaggio trovando la sua consumazione nell’esatto momento in cui i terzi (che lo leggono) percepiscono l’espressione ingiuriosa o, nel caso in cui le frasi o le immagini lesive siano state immesse sul web, nell’esatto momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 21/06/2006, n. 25875).

3) la volonta’ di usare specifiche espressioni offensive con la piena consapevolezza di offendere.
Ed infatti, è proprio l’analisi delle suddette frasi, calate in quel dato contesto, che permette di tracciare “il limite” tra il diritto di critica, che ricordiamo è ampiamente tutelato dal nostro ordinamento, con la fattispecie delittuosa.
E’ facile ipotizzare, dunque, come la presenza simultanea di questi 3 elementi possano far indagare un utilizzatore di facebook per il reato di diffamazione aggravata, per il qual delitto, vi ricordo, sono previste dal codice penale pene che possono arrivare fino a tre anni di reclusione, con possibili risarcimenti dei danni, in sede civile, da migliaia di euro.

Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di critica, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere alcune condizioni. Una informazione oggettiva, verificata, non allusiva, che non palesi alcuna volontà diffamatoria. Una corretta esposizione dei contenuti basati su una comunicazione improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa.

Ove ricorrano sistematiche modalità diffamatorie e offensive da parte di chi scrive un pezzo di “presunta” critica e poi lo segnala via facebook aggiungendo commenti lesivi della reputazione della persona di cui si parla, nella manifesta volontà di rovinare la reputazione di quella persona si aggrava il reato commesso.

La gestione di una pagina facebook:

Essendo pagine (o gruppi, inclusi quelli privati) a pubblicazione aperta la responsabilità penale per i reati di ingiuria, diffamazione, violazione del copyright, è di chi commenta e pubblica. Però chi gestisce le pagine o i gruppi è tenut@ a rimuovere i messaggi offensivi, diffamatori, eccetera e che costituiscono apologia di reato, ed è inoltre tenut@ a bannare le persone che persistono in comportamenti illegali.

Altri reati che potete commettere a mezzo internet: apologia di delitto e istigazione a delinquere. Così siete tutti/e consapevoli di quello che state facendo.

Istigazione a delinquere.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. (Dire che una donna ammazzata è una gran cosa, per esempio, e che bisognerebbe ammazzarne di più, è apologia di delitto e istigazione a delinquere. Dire che “dovrebbero stuprarle la madre, la sorella, la figlia” per augurare a qualcun@ qualcosa di male, è ugualmente apologia di delitto. Così come apologia di delitto è “andiamo a sterminare i rom” o “bisogna ammazzare quella tal persona che ha detto una cosa tanto cattiva)
Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà.

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, abusi, pedofilia, pedopornografia, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Istigazione a disobbedire alle leggi.

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ricordate che il fatto che abbiate subito un torto, per esempio, non annulla la portata del reato da voi commesso. Se trovate su facebook qualcun@ che sta commettendo un reato rispondere compiendo un altro reato è illegale.

Poi c’è l’apologia del fascismo e l’istigazione al razzismo.

L’art. 1 (“Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”) dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] è punito: a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”

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  1. Di responsabilità legale dei commenti sul blog – Al di là del Buco linked to this post on Maggio 9, 2013

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