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Cyberstalking, ovvero: la “condotta persecutoria e assillante” realizzata attraverso il web!

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Ma si, oggi si può dire che alle donne sia andata bene. Una è sopravvissuta alle martellate del marito il quale ha anche tentato di strangolarla. Un’altra si è beccata minacce e maltrattamenti, ma non da sola, l’uomo ha fatto lo stesso anche con il figlio. Poi c’è stata quella che vuole separarsi e allora lui ha organizzato assieme ad un amico un vero e proprio sequestro di persona. Forse pensava di essere ancora al tempo del ratto delle sabine o a quello in cui dopo un sequestro poteva sfuggire al carcere con un matrimonio riparatore.

Anche oggi abbiamo dunque una lunga lista di ex mogli perseguitate, maltrattate, picchiate, minacciate, sfuggite alla morte per un pelo. Così come ci sono le ragazze stuprate, anch’esse perseguitate, perfino sul web. Potete aggiornarvi sul Bollettino di Guerra per seguire le avvincenti gesta dei maschi violenti che calpestano il nostro patrio suolo.

A parte dunque il fatto che nessuna sempre essere defunta, almeno fisicamente, oggi abbiamo avuto un’altra interessante notizia. I social network non sono terreno di nessuno. Non servono leggi speciali, oscuramenti, ipotesi campate in aria per fermare i responsabili di azioni riprovevoli. Tant’è che è stato beccato un tizio che aveva attivato un gruppo di istigazione allo stupro contro i bambini e la cassazione ha deciso che:

La “condotta persecutoria e assillante” fatta nei confronti di una persona attraverso lo strumento di Facebook, dice la Cassazione, costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall’art. 612 bis c.p.

Vale a dire che quella particolare condotta è assolutamente riconoscibile in quanto stalking.

Perchè una condotta sia riconosciuta in quanto “persecutoria e assillante” ovviamente non è necessaro che sia un vostro “ex”. Basta che sia una persona che agisce allo scopo di molestarvi, perseguitarvi e assillarvi con qualunque mezzo disponibile in web.

La sentenza, che riconosce alle donne il diritto di attraversare il web senza essere molestate e che riguarda in particolare facebook, costituisce dunque un precedente importante perchè amplia la portata della tutela delle vittime di cyberstalking ai social network e si orienta nel riconoscimento del danno a partire dall’uso dei nuovi mezzi di comunicazione tecnologica.

Ecco perchè, come diciamo sempre, dovete essere coscienti di avere la possibilità di difendervi. Basta riconoscere il cyberstalking, sapere che nessuno può assillarvi, molestarvi e perseguitarvi con qualunque mezzo, sapere che il cyberstalking è altrettanto dannoso rispetto allo stalking che vi tocca sul piano fisico, che vi procura danni psicologici che vi rovinano le giornate, vi imprigionano in uno stato d’ansia e paura e vi inducono a cambiare abitudini.

Vi riproponiamo dunque da leggere, in qualunque momento della giornata, i post che abbiamo dedicato all’argomento:

Cyberstalking, come individuarlo e difendersi

Identikit di un cyberstalker

Identikit di un cyberstalker: certi uomini ritengono che le donne nel web siano tutte puttane

Identikit dei cyberstalkers: lo squadrismo

Identikit dei cyberstalkers: tifoserie e fan club

Identikit di un cyberstalker: le faide

Identikit dei cyberstalkers: la strategia della tensione

Identikit di un cyberstalker: ti faccio sparire da google

Identikit dei cyberstalkers: adolescenti

Identikit dei cyberstalkers: il codice di tortura del molestatore aggressivo

Identikit di un cyberstalker: femminicidio, perseguitare le donne in quanto donne

Identikit del cyberstalker: la provocazione come metodo del violento

Identikit del cyberstalker: falsabusologia dello stalking in web

Identikit dei cyberstalkers: a proposito di chi vuole mettere a tacere le voci critiche

Posted in Fem/Activism, Omicidi sociali, Pensatoio.