La commissione famiglia dell’OUA, Organismo Unitario dell’avvocatura italiana, boccia il ddl 957 in discussione al Senato dove sono già state avviate le audizioni che da ciò che si legge sul sito del senato sembrerebbero solo rivolte ai soggetti che lo sostengono. Dopo il senato il ddl passa alla camera dove dovrebbe incrociarsi con il ddl 2209 firmato lda lega, pdl e tre parlamentari dell’idv che sono criticati da altri soggetti dell’Idv che invece hanno chiaramente manifestato opinione contraria. Alla camera il ddl dovrebbe incrociarsi anche con le posizioni dei radicali oramai schieratissimi con i padri separati e con le loro ragioni.
Il comunicato dell’OUA (che è anche quello che più precisamente si riferisce all’articolo che impone la Pas in un passaggio che abbiamo evidenziato sotto) è stato sottoscritto dall’Aiaf, associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, e dall’UNMC, Unione nazionale camere minorili, che già avevano prodotto due comunicati indipendenti nei quali bocciavano il ddl 957. Anche l’AIMMF, associazione italiana magistrati per minori e famiglie ha bocciato il ddl contestando il dato della scarsa applicazione della legge 54/2006 sull’affido condiviso giacchè il condiviso, secondo i dati da loro divulgati, è applicato nella maggioranza dei casi pari ad una percentuale media dell’80% nazionale. Allo stesso tempo tutti questi soggetti forniscono una lettura del disegno di legge con dettagli interessantissimi che svelano come questo disegno di legge sia squilibrato nella impostazione favorendo privilegi all’ex marito. Buona lettura!.
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COMUNICATO STAMPA
La Commissione Famiglia O.U.A.
– considerato che la normativa proposta con il DDL 957 interviene a modificare l’art. 155 cod. civ., che riguarda e detta le norme a tutela dei figli nelle situazioni di crisi familiare;
– considerato che la formulazione del DDL 957 è indirizzata in senso nettamente contrario all’obiettivo prefissato invece dalla Legge sull’affidamento condiviso;
– considerato che il DDL prevede modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, “abolizione del collocamento del figlio presso un genitore e domicilio dello stesso presso entrambi i genitori con tempi e presenza presso ciascun genitore “paritetici”; legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al loro autonomo diritto di visita; mantenimento dei figli in forma diretta e per capitoli di spesa, perdita di efficacia ope legis dell’assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio etc”.;
– ritenuto che la previsione dei tempi di permanenza del figlio presso entrambi i genitori comporterebbe una suddivisione della vita del figlio mettendo in secondo piano l’obiettivo della collaborazione dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei figli previsto dalla L 54/2006 ;
– ritenuto che la previsione di tale norma, che impone una rigida divisione del tempo dei figli minori in misura eguale presso ogni genitore, senza alcuna distinzione dell’età del figlio, da 0 a 18 anni, non tiene in alcuna considerazione le esigenze di vita dei figli, sotto il profilo materiale e psicologico, e la specificità di ogni singolo caso. I tempi di vita dei minori e le loro esigenze sono diverse a seconda che si tratti di un bambino di pochi mesi, o di un minore in età preadolescenziale, o un adolescente o una persona pressocchè adulta. Per tale motivo occorre evitare che una rigida imposizione di tempi paritetici presso ciascun genitore possa comportare per i figli imposizione di tempi e modi di vita diversi, che possano nuocere anziché giovare alla loro crescita e al loro sviluppo psico-fisico;
– ritenuto che il DDL 957 , così come formulato, laddove prevede l’eliminazione del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli, compromette fortemente l’esercizio del potere ufficioso del giudice;
– ritenuto che per quel che attiene alle situazioni riferibili alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi non individuati nel testo e non facilmente accertabili, meriterebbero un esame ben più approfondito, esame che nel testo manca totalmente;
– ritenuto che parimenti non può essere condivisa la proposta che il minore abbia la doppia residenza perché crea instabilità nella vita dei minori ed, altresì, anche per ragioni pratiche (ad esempio: quale è la Azienda USL di competenza, il Tribunale, il medico, la scuola etc.), senza voler parlare delle modifiche che questa norma comporterebbe alla anagrafe ed alla normativa sulla residenza, minando così anche il principio di certezza del diritto, con la necessità di rimodulare il sistema informativo di tutti i Comuni italiani;
– rilevato che la previsione di un intervento dei nonni nei giudizi di separazione aumenterebbe in maniera esponenziale il conflitto familiare, estendendolo anche alla famiglia di origine;
– rilevato cha la previsione della eliminazione del riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione comporta la perdita del diritto del minore a continuare a vivere come prima;
– rilevato che l’eliminazione della possibilità di disporre indagini per individuare la capacità reddituale dei genitori rappresenta “ un regalo “ per coloro che occultano redditi e patrimoni per sottrarsi agli obblighi nei confronti dei figli;
– rilevato che la previsione della perdita del godimento della casa familiare in caso di convivenza more uxorio andrebbe a nuocere inevitabilmente i minori stessi;
– ritenuto infine che l’approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherebbe un aumento esponenziale , ingiustificato della conflittualità, circostanza dannosissima per i minori ed in netto contrasto con le finalità della Legge sull’affidamento condiviso;
Tutto quanto sopra precisato, l’O.U.A.
manifesta forte dissenso al DDL 957
in ogni sua previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e rifiuta categoricamente una norma che ha come conseguenza l’aumento dei conflitti a danno dei minori e delle persone più deboli .
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