Quarto appuntamento con Marino Maglietta, il quale ha elaborato e proposto le norme e le modifiche alla attuale legge dell’affido condiviso (54/2006). QUI il suo primo intervento introduttivo. QUI ci racconta qual è stata l’origine della riforma. QUI ci siamo occupati di collocazione e frequentazione del bambino. Appuntamento fisso su questa materia con altre domande e risposte che toccheranno un altro aspetto della proposta a tra sette giorni. Buona lettura!
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Una delle questioni che il Prof. Maglietta si propone di affrontare con la nuova proposta di legge a modifica della 54/2006 è quella del mantenimento diretto dei figli. Può spiegarci, per favore, qual è la situazione attuale e in cosa esattamente consisterebbe la modifica proposta?
Abbiamo una legge che si esprime sul punto in modo quanto mai chiaro e coerente con i diritti riconosciuti ai figli al primo comma dell’art. 155 c.c. Se i figli hanno diritto ad essere accuditi da entrambi i genitori, entrambi affidatari, è logico che entrambi debbano provvedere ai suoi bisogni e non ha senso disporre che il padre dia dei soldi alla madre perché faccia tutto lei, come si fa oggi, mettendosi a vivere da scapolo impenitente. Quindi la forma dovrebbe essere diretta, ossia si dovrebbe solo assegnare a ciascun genitore l’obbligo di coprire alcune necessità: uno paga l’affitto e la scuola, l’altro l’abbigliamento e lo sport. Fermo restando che la scelta dei capitoli di spesa sarà proporzionale alle rispettive risorse, attribuendo al più abbiente le voci più pesanti, e che comunque, se neppure così ci si fa a rispettare la proporzione (ad es., madre casalinga e senza redditi) ci sarà un assegno, ma con valore perequativo. Oggi questa logica prescrizione viene totalmente ignorata dai tribunali. La “nuova” proposta è solo una riscrittura del testo per impedire una sfacciata violazione di legge.