Ne avevamo parlato qui (leggete le osservazioni e l’analisi del ddl già fatta): le associazioni dei padri separati sponsorizzano questo disegno di legge (n° 500 Norme per l’istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare) presentato da un deputato dell’udc attraverso il quale si smantellano i consultori e si fanno finanziare con fondi pubblici quei baracconi di centri per la mediazione familiare nei quali si decide che una coppia che si separa deve sottostare a tutte le modalità opinabili, che non sono ancora passati come leggi nazionali.
La sicilia sarebbe dunque destinata a diventare la prima regione nella quale l’affido condiviso diventerebbe un obbligo, le donne non possono fare altro che rivolgersi a personale formato secondo il dogma misogino affidocondiviso/pas, tutta la regione dovrebbe riferirsi ad un oneroso e redditizio baraccone chiamato “agenzia regionale dei centri di composizione familiare” dove il metro di composizione è parziale e dopo sostanzialmente si privatizza (con soldi pubblici) la gestione di quello che già è garantito con i consultori familiari.
Dunque l’obiettivo pare essere lo smantellamento dei consultori e la delega in bianco in tema di questioni di famiglia, separazioni e affido a persone che di sicuro non sono dalla parte delle donne.
Dopo una prima discussione e alcune argomentazioni di opposizione al ddl sembra che la discussione sia proseguita e che il ddl sia stato licenziato con il testo che vedete sotto per essere attribuito alla commissione bilancio. In generale significa che là si troveranno i soldi (che la regione non ha) per finanziare una iniziativa privata, discutibile, discriminatoria, completamente orientata a ripristinare un modello di società in cui gli uomini tornano a fare i “capo famiglia” e le donne le schiave prive di diritto di scegliere di separarsi senza subire ricatti morali, psicologici, criminalizzazioni, patologizzazioni, la sottrazione del minore, della libertà di vivere e di denunciare violenze, stalking, abusi.
La discussione che si è avuta in commissione la trovate a partire dalla pagina del deputato proponente, tra i disegni di legge, n°500, cliccate e poi leggete gli interventi fino a quello che ha licenziato il ddl dalla prima commissione.
Da tenere conto che per la valutazione di questo ddl la commissione ha chiamato in audizione soltanto gli avvocati per la “famiglia” e la società italiana di mediazione familiare (ovvero quella che sembrerebbe maggiormente interessata alla questione).
Altri soggetti chiamati in audizione sono quelli proponenti e sponsorizzanti il ddl, associazioni padri separati in testa. Vale a dire che è un ddl pensato, voluto, sponsorizzato, discusso da loro, per loro, con loro.
Chi si occupa di consultori, donne che si occupano di separazioni, centri antiviolenza, associazioni femminili che seguono le donne nei casi di separazioni con casi gravi di violenze domestiche non ce n’è traccia.
Comunque leggete pure la discussione. E’ veramente interessante. Ed è davvero un peccato che nel parlamento regionale siciliano non ci sia nessuna donna ad opporsi e che nessuno reputi criticabile il fatto che associazioni private si facciano finanziare progetti gestiti secondo opinioni individuali con i soldi pubblici.
La criticità di questo ddl è visibilissima. Recepimento di norme nazionali inesistenti, discriminazione di altri nuclei familiari di altro genere, con o senza prole, smantellamento delle risorse pubbliche, istituzione di strutture costose e private che diventerebbero le uniche interlocutrici della regione in fatto di provvedimenti per “la famiglia”.
Vale a dire che saranno le associazioni dei padri separati a dettare legge per decidere quale sarà il modello di società futura per tutt* noi. Buona lettura!
Ps: ovviamente ricordiamo che è ancora in discussioneal senato la orrenda proposta di legge nazionale per peggiorare la già esistente legge sull’affido condiviso, penalizzando le donne e i bambini vittime di violenza e introducendo la Pas, una malattia inesistente e inventata per favorire i mariti/padri violenti. Mai affido ai genitori violenti!
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DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE (OMISSIS) ----O---- Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare Art. 1. Obiettivi 1. La Regione tutela la famiglia e la coppia con prole come principale nucleo di socializzazione e promuove idonee politiche volte a sostenere la genitorialità responsabile e a mantenere la continuità della funzione genitoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psico- fisico dei minori. 2. La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, favorisce il mantenimento dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori mediante l'assunzione di accordi consapevolmente sottoscritti dalle parti al fine di tutelare i legami familiari, nell'interesse morale e materiale dei figli. Art. 2. Centri di composizione familiare 1. Per perseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 1, la Regione favorisce la costituzione ed agevola l'attività dei Centri di composizione familiare. 2. I centri sono istituzioni private, associazioni, enti o fondazioni senza fini di lucro che possono ottenere riconoscimento ed inclusione negli elenchi provinciali, ove in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, dalla Agenzia regionale dei centri di composizione familiare di cui all'articolo 8. Art. 3. Requisiti dei centri di composizione 1. Ai fini del riconoscimento e dell'inclusione nell'elenco, è necessario che i centri: a) abbiano una struttura idonea a garantire l'assolvimento di ogni adempimento amministrativo e fiscale e godano di sede e strumenti adeguati allo svolgimento degli incontri tra i coniugi; b) dispongano di equipe per la composizione dei conflitti familiari, nelle quali siano presenti un avvocato con documentata esperienza o iscritto all'albo da almeno sei anni, uno psicologo dell'età evolutiva, un consulente familiare, un mediatore familiare, un assistente sociale con documentata esperienza nelle relazioni familiari; c) dispongano di un comitato etico formato dal direttore del centro, da un avvocato esperto in materia di diritto di famiglia designato dal consiglio dell'ordine e da un rappresentante di associazioni senza fini di lucro operanti in problematiche familiari; d) dichiarino di accettare ed adottare i tariffari per le prestazioni, redatti ed aggiornati dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di concerto con gli ordini professionali di riferimento. 2. Tali requisiti, al momento della costituzione degli elenchi, devono essere autocertificati dal direttore del centro. Il successivo controllo è demandato all'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro. In caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice penale, nonché sanzioni amministrative da un minimo di 10.000 ad un massimo di 200.000 euro. Art. 4. Ambito di attività dei centri 1. I centri svolgono la loro attività anche nei casi che potrebbero giustificare il ricorso al giudice, ai sensi dell'articolo 145 del codice civile e dell'articolo 316, terzo comma, del codice civile nonché in caso di procedimenti di separazione, divorzio o modifica delle condizioni assunte in essi ed in ogni situazione di fatto che preceda il possibile instaurarsi di tali procedimenti. Art. 5. Modalità e principi per l'attività dei centri 1. Nel caso in cui i genitori manifestino una possibile volontà di separazione, gli operatori del centro devono preliminarmente informare gli stessi dei contenuti e della procedura instaurabile nelle sedi giudiziarie e, in caso di presenza di figli minori, dei principi posti dagli articoli 155 e seguenti del codice civile in tema di affidamento condiviso, bigenitorialità ed identificazione dell'interesse del minore. 2. Sin dall'esito del primo colloquio, i genitori accettano, con consenso espresso per iscritto, la collaborazione del centro per lo svolgimento di un tentativo di composizione. 3. Gli operatori del centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio che eventualmente si instauri tra le parti, ivi compreso quello di separazione personale o divorzio, per fatti avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale. 4. Il centro può unicamente rilasciare alle parti attestazione relativa allo svolgimento o al mancato svolgimento del tentativo di composizione, indicando le parti comparse. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di conflitti sorti nell'ambito delle famiglie di fatto, con riferimento, per quanto riguarda i figli minori, ai procedimenti di possibile instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni. 6. L'attività dei centri, in caso di conflitti relativi a coppie senza prole, deve ispirarsi ai principi del codice civile, con particolare riguardo alla tutela della parte più debole del rapporto. 7. I centri adottano le seguenti modalità operative: a) attivano un servizio che accolga, accompagni e sostenga i genitori in un percorso volontario di costruzione di una genitorialità condivisa, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; b) forniscono consulenza finalizzata alla prevenzione e alla risoluzione delle problematiche legate alla crisi e al sostegno della bigenitorialità, anche in presenza di situazioni di emarginazione e disabilità; c) attivano un servizio di ascolto rivolto ai minori che hanno bisogno di essere supportati nell'affrontare problematiche connesse all'infanzia e all'adolescenza, quali difficoltà relazionali, di gruppo, comportamentali, di autostima; d) attivano un servizio di ascolto, sensibilizzazione, formazione ed informazione rivolto ai genitori, per la promozione delle pari opportunità civili e genitoriali, anche di fronte a situazioni conflittuali; e) forniscono assistenza preventiva ed educativa finalizzata a riequilibrare le relazioni genitoriali, a favorire i processi di responsabilizzazione di entrambi i genitori, a prevenire situazioni di disagio educativo, culturale e sociale; f) realizzano progetti formativi nelle scuole, volti alla prevenzione del disagio in età evolutiva connesso alla conflittualità familiare, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza. Art. 6. Coordinamento per la composizione familiare 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è istituito, presso ogni provincia, il Coordinamento per la composizione familiare. Esso è composto da un esperto in psicologia, un esperto in materie giuridiche, un rappresentante di associazioni senza fini di lucro operanti in tema di famiglia e un esperto in mediazione familiare. Il presidente della provincia provvede alla nomina dei componenti. 2. Il Coordinamento ha il compito di: a) acquisire dati relativi alla condizione familiare attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti locali, i tribunali, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine, le scuole e i consultori; b) coadiuvare la Regione nella progettazione di politiche di tutela della vita della famiglia e della coppia, di sostegno alla genitorialità responsabile, di integrazione socio-sanitaria, di promozione delle pari opportunità, ivi comprese le pari opportunità genitoriali; c) avviare un dialogo, ai fini di una adeguata conoscenza dello strumento della composizione familiare e di tutte le tecniche alternative per la risoluzione dei conflitti familiari, con i magistrati e gli operatori psicosociali che, a diverso titolo, si occupano di situazioni di separazione disfunzionali che vedano il coinvolgimento di figli minori. Art. 7. Finalità del Coordinamento per la composizione familiare 1. L'attività del Coordinamento per la composizione familiare è finalizzata a: a) offrire un punto di riferimento e mettere a disposizione dati, competenze e professionalità specifiche per la risoluzione dei conflitti relazionali, con particolare riferimento alle fasi della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza; b) raccordarsi con le istituzioni presenti sul territorio, le scuole e gli enti locali, fornendo dati e informazioni sulle criticità riscontrate, nonché garantire un supporto alla progettazione di interventi e servizi sul territorio; c) identificare le aree di rischio e attuare azioni positive per la promozione della pariteticità e delle pari opportunità, rivolte ad entrambi i genitori. Art. 8. Agenzia regionale dei centri di composizione familiare 1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituita una Agenzia regionale con il compito di verificare l'idoneità dei requisiti dei singoli centri di composizione familiare. Essa è presieduta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed è composta da un esperto in psicologia, un esperto in materie giuridiche, un rappresentante di associazioni senza fini di lucro operanti in tema di famiglia e un esperto in mediazione familiare, iscritto alle associazioni di categoria da almeno due anni. Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di sessanta giorni, i centri di composizione familiare in possesso delle caratteristiche indicate al comma 1 dell'articolo 3 presentano, per iniziativa del loro legale rappresentante, domanda per la certificazione del centro alla Agenzia regionale di cui all'articolo 8 nonché per l'inclusione nell'elenco formato e tenuto presso ciascuna provincia regionale. 2. Entro i successivi sessanta giorni, in caso di idoneità, l'Agenzia regionale dei centri di composizione familiare rilascia la certificazione e il presidente della provincia dispone la formazione e la pubblicazione dell'elenco. Tutti i centri in regola con i requisiti previsti dalla presente legge hanno diritto ad essere inseriti nell'apposito elenco. 3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige ed aggiorna, con cadenza annuale, i tariffari per le prestazioni fornite dai centri di composizione familiare. Art. 10. Finanziamenti 1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione prevede, attraverso la legge di bilancio, appositi stanziamenti e individua, altresì, appositi strumenti di finanziamento nei bandi comunitari della programmazione 2007-2013. Art. 11. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Mi auguro che non ci metteremo in un angolo a guardare e piagnucolare, timorose di muoverci per non irritare organizzazioni “potenti”. Denunciare e informare (indispensabile e sempre grazie per il vostro lavoro) è il 50% della reazione. L’altro 50% è opporsi.