Ne avevamo parlato qui (leggete le osservazioni e l’analisi del ddl già fatta): le associazioni dei padri separati sponsorizzano questo disegno di legge (n° 500 Norme per l’istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare) presentato da un deputato dell’udc attraverso il quale si smantellano i consultori e si fanno finanziare con fondi pubblici quei baracconi di centri per la mediazione familiare nei quali si decide che una coppia che si separa deve sottostare a tutte le modalità opinabili, che non sono ancora passati come leggi nazionali.
La sicilia sarebbe dunque destinata a diventare la prima regione nella quale l’affido condiviso diventerebbe un obbligo, le donne non possono fare altro che rivolgersi a personale formato secondo il dogma misogino affidocondiviso/pas, tutta la regione dovrebbe riferirsi ad un oneroso e redditizio baraccone chiamato “agenzia regionale dei centri di composizione familiare” dove il metro di composizione è parziale e dopo sostanzialmente si privatizza (con soldi pubblici) la gestione di quello che già è garantito con i consultori familiari.
Dunque l’obiettivo pare essere lo smantellamento dei consultori e la delega in bianco in tema di questioni di famiglia, separazioni e affido a persone che di sicuro non sono dalla parte delle donne.
Dopo una prima discussione e alcune argomentazioni di opposizione al ddl sembra che la discussione sia proseguita e che il ddl sia stato licenziato con il testo che vedete sotto per essere attribuito alla commissione bilancio. In generale significa che là si troveranno i soldi (che la regione non ha) per finanziare una iniziativa privata, discutibile, discriminatoria, completamente orientata a ripristinare un modello di società in cui gli uomini tornano a fare i “capo famiglia” e le donne le schiave prive di diritto di scegliere di separarsi senza subire ricatti morali, psicologici, criminalizzazioni, patologizzazioni, la sottrazione del minore, della libertà di vivere e di denunciare violenze, stalking, abusi.
La discussione che si è avuta in commissione la trovate a partire dalla pagina del deputato proponente, tra i disegni di legge, n°500, cliccate e poi leggete gli interventi fino a quello che ha licenziato il ddl dalla prima commissione.
Da tenere conto che per la valutazione di questo ddl la commissione ha chiamato in audizione soltanto gli avvocati per la “famiglia” e la società italiana di mediazione familiare (ovvero quella che sembrerebbe maggiormente interessata alla questione).
Altri soggetti chiamati in audizione sono quelli proponenti e sponsorizzanti il ddl, associazioni padri separati in testa. Vale a dire che è un ddl pensato, voluto, sponsorizzato, discusso da loro, per loro, con loro.
Chi si occupa di consultori, donne che si occupano di separazioni, centri antiviolenza, associazioni femminili che seguono le donne nei casi di separazioni con casi gravi di violenze domestiche non ce n’è traccia.
Comunque leggete pure la discussione. E’ veramente interessante. Ed è davvero un peccato che nel parlamento regionale siciliano non ci sia nessuna donna ad opporsi e che nessuno reputi criticabile il fatto che associazioni private si facciano finanziare progetti gestiti secondo opinioni individuali con i soldi pubblici.
La criticità di questo ddl è visibilissima. Recepimento di norme nazionali inesistenti, discriminazione di altri nuclei familiari di altro genere, con o senza prole, smantellamento delle risorse pubbliche, istituzione di strutture costose e private che diventerebbero le uniche interlocutrici della regione in fatto di provvedimenti per “la famiglia”.
Vale a dire che saranno le associazioni dei padri separati a dettare legge per decidere quale sarà il modello di società futura per tutt* noi. Buona lettura!
Ps: ovviamente ricordiamo che è ancora in discussioneal senato la orrenda proposta di legge nazionale per peggiorare la già esistente legge sull’affido condiviso, penalizzando le donne e i bambini vittime di violenza e introducendo la Pas, una malattia inesistente e inventata per favorire i mariti/padri violenti. Mai affido ai genitori violenti!
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DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
(OMISSIS)
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Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri
di composizione familiare
Art. 1.
Obiettivi
1. La Regione tutela la famiglia e la coppia con
prole come principale nucleo di socializzazione e
promuove idonee politiche volte a sostenere la
genitorialità responsabile e a mantenere la continuità
della funzione genitoriale, con particolare
riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio psico-
fisico dei minori.
2. La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006,
n. 54, favorisce il mantenimento dell'affidamento dei
figli minori ad entrambi i genitori mediante
l'assunzione di accordi consapevolmente sottoscritti
dalle parti al fine di tutelare i legami familiari,
nell'interesse morale e materiale dei figli.
Art. 2.
Centri di composizione familiare
1. Per perseguire gli obiettivi indicati
nell'articolo 1, la Regione favorisce la costituzione
ed agevola l'attività dei Centri di composizione
familiare.
2. I centri sono istituzioni private, associazioni,
enti o fondazioni senza fini di lucro che possono
ottenere riconoscimento ed inclusione negli elenchi
provinciali, ove in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3, dalla Agenzia regionale dei centri di
composizione familiare di cui all'articolo 8.
Art. 3.
Requisiti dei centri di composizione
1. Ai fini del riconoscimento e dell'inclusione
nell'elenco, è necessario che i centri:
a) abbiano una struttura idonea a garantire
l'assolvimento di ogni adempimento amministrativo e
fiscale e godano di sede e strumenti adeguati allo
svolgimento degli incontri tra i coniugi;
b) dispongano di equipe per la composizione dei
conflitti familiari, nelle quali siano presenti un
avvocato con documentata esperienza o iscritto
all'albo da almeno sei anni, uno psicologo dell'età
evolutiva, un consulente familiare, un mediatore
familiare, un assistente sociale con documentata
esperienza nelle relazioni familiari;
c) dispongano di un comitato etico formato dal
direttore del centro, da un avvocato esperto in
materia di diritto di famiglia designato dal consiglio
dell'ordine e da un rappresentante di associazioni
senza fini di lucro operanti in problematiche
familiari;
d) dichiarino di accettare ed adottare i tariffari
per le prestazioni, redatti ed aggiornati
dall'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, di concerto con gli
ordini professionali di riferimento.
2. Tali requisiti, al momento della costituzione
degli elenchi, devono essere autocertificati dal
direttore del centro. Il successivo controllo è
demandato all'Assessorato della famiglia delle
politiche sociali e del lavoro. In caso di false
dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal
codice penale, nonché sanzioni amministrative da un
minimo di 10.000 ad un massimo di 200.000 euro.
Art. 4.
Ambito di attività dei centri
1. I centri svolgono la loro attività anche nei casi
che potrebbero giustificare il ricorso al giudice, ai
sensi dell'articolo 145 del codice civile e
dell'articolo 316, terzo comma, del codice civile
nonché in caso di procedimenti di separazione,
divorzio o modifica delle condizioni assunte in essi
ed in ogni situazione di fatto che preceda il
possibile instaurarsi di tali procedimenti.
Art. 5.
Modalità e principi per l'attività dei centri
1. Nel caso in cui i genitori manifestino una
possibile volontà di separazione, gli operatori del
centro devono preliminarmente informare gli stessi dei
contenuti e della procedura instaurabile nelle sedi
giudiziarie e, in caso di presenza di figli minori,
dei principi posti dagli articoli 155 e seguenti del
codice civile in tema di affidamento condiviso,
bigenitorialità ed identificazione dell'interesse del
minore.
2. Sin dall'esito del primo colloquio, i genitori
accettano, con consenso espresso per iscritto, la
collaborazione del centro per lo svolgimento di un
tentativo di composizione.
3. Gli operatori del centro non possono essere
ascoltati come testimoni nel giudizio che
eventualmente si instauri tra le parti, ivi compreso
quello di separazione personale o divorzio, per fatti
avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei
successivi incontri volontari. Si applicano le
disposizioni sul segreto professionale di cui
all'articolo 200 del codice di procedura penale.
4. Il centro può unicamente rilasciare alle parti
attestazione relativa allo svolgimento o al mancato
svolgimento del tentativo di composizione, indicando
le parti comparse.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche in caso di conflitti sorti nell'ambito
delle famiglie di fatto, con riferimento, per quanto
riguarda i figli minori, ai procedimenti di possibile
instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni.
6. L'attività dei centri, in caso di conflitti
relativi a coppie senza prole, deve ispirarsi ai
principi del codice civile, con particolare riguardo
alla tutela della parte più debole del rapporto.
7. I centri adottano le seguenti modalità operative:
a) attivano un servizio che accolga, accompagni e
sostenga i genitori in un percorso volontario di
costruzione di una genitorialità condivisa, con
particolare riferimento alle fasi della separazione,
del divorzio o della cessazione della convivenza;
b) forniscono consulenza finalizzata alla
prevenzione e alla risoluzione delle problematiche
legate alla crisi e al sostegno della bigenitorialità,
anche in presenza di situazioni di emarginazione e
disabilità;
c) attivano un servizio di ascolto rivolto ai minori
che hanno bisogno di essere supportati nell'affrontare
problematiche connesse all'infanzia e all'adolescenza,
quali difficoltà relazionali, di gruppo,
comportamentali, di autostima;
d) attivano un servizio di ascolto,
sensibilizzazione, formazione ed informazione rivolto
ai genitori, per la promozione delle pari opportunità
civili e genitoriali, anche di fronte a situazioni
conflittuali;
e) forniscono assistenza preventiva ed educativa
finalizzata a riequilibrare le relazioni genitoriali,
a favorire i processi di responsabilizzazione di
entrambi i genitori, a prevenire situazioni di disagio
educativo, culturale e sociale;
f) realizzano progetti formativi nelle scuole, volti
alla prevenzione del disagio in età evolutiva connesso
alla conflittualità familiare, con particolare
riferimento alle fasi della separazione, del divorzio
o della cessazione della convivenza.
Art. 6.
Coordinamento per la composizione familiare
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
presente legge è istituito, presso ogni provincia, il
Coordinamento per la composizione familiare. Esso è
composto da un esperto in psicologia, un esperto in
materie giuridiche, un rappresentante di associazioni
senza fini di lucro operanti in tema di famiglia e un
esperto in mediazione familiare. Il presidente della
provincia provvede alla nomina dei componenti.
2. Il Coordinamento ha il compito di:
a) acquisire dati relativi alla condizione familiare
attraverso indagini, studi e ricerche presso gli enti
locali, i tribunali, i servizi sociali, le
associazioni di volontariato, le forze dell'ordine, le
scuole e i consultori;
b) coadiuvare la Regione nella progettazione di
politiche di tutela della vita della famiglia e della
coppia, di sostegno alla genitorialità responsabile,
di integrazione socio-sanitaria, di promozione delle
pari opportunità, ivi comprese le pari opportunità
genitoriali;
c) avviare un dialogo, ai fini di una adeguata
conoscenza dello strumento della composizione
familiare e di tutte le tecniche alternative per la
risoluzione dei conflitti familiari, con i magistrati
e gli operatori psicosociali che, a diverso titolo, si
occupano di situazioni di separazione disfunzionali
che vedano il coinvolgimento di figli minori.
Art. 7.
Finalità del Coordinamento per la composizione
familiare
1. L'attività del Coordinamento per la composizione
familiare è finalizzata a:
a) offrire un punto di riferimento e mettere a
disposizione dati, competenze e professionalità
specifiche per la risoluzione dei conflitti
relazionali, con particolare riferimento alle fasi
della separazione, del divorzio o della cessazione
della convivenza;
b) raccordarsi con le istituzioni presenti sul
territorio, le scuole e gli enti locali, fornendo dati
e informazioni sulle criticità riscontrate, nonché
garantire un supporto alla progettazione di interventi
e servizi sul territorio;
c) identificare le aree di rischio e attuare azioni
positive per la promozione della pariteticità e delle
pari opportunità, rivolte ad entrambi i genitori.
Art. 8.
Agenzia regionale dei centri di composizione familiare
1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro è istituita una
Agenzia regionale con il compito di verificare
l'idoneità dei requisiti dei singoli centri di
composizione familiare. Essa è presieduta
dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali ed il lavoro ed è composta da un esperto in
psicologia, un esperto in materie giuridiche, un
rappresentante di associazioni senza fini di lucro
operanti in tema di famiglia e un esperto in
mediazione familiare, iscritto alle associazioni di
categoria da almeno due anni.
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, entro il termine di sessanta giorni, i centri
di composizione familiare in possesso delle
caratteristiche indicate al comma 1 dell'articolo 3
presentano, per iniziativa del loro legale
rappresentante, domanda per la certificazione del
centro alla Agenzia regionale di cui all'articolo 8
nonché per l'inclusione nell'elenco formato e tenuto
presso ciascuna provincia regionale.
2. Entro i successivi sessanta giorni, in caso di
idoneità, l'Agenzia regionale dei centri di
composizione familiare rilascia la certificazione e il
presidente della provincia dispone la formazione e la
pubblicazione dell'elenco. Tutti i centri in regola
con i requisiti previsti dalla presente legge hanno
diritto ad essere inseriti nell'apposito elenco.
3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro redige ed aggiorna, con
cadenza annuale, i tariffari per le prestazioni
fornite dai centri di composizione familiare.
Art. 10.
Finanziamenti
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la
Regione prevede, attraverso la legge di bilancio,
appositi stanziamenti e individua, altresì, appositi
strumenti di finanziamento nei bandi comunitari della
programmazione 2007-2013.
Art. 11.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Mi auguro che non ci metteremo in un angolo a guardare e piagnucolare, timorose di muoverci per non irritare organizzazioni “potenti”. Denunciare e informare (indispensabile e sempre grazie per il vostro lavoro) è il 50% della reazione. L’altro 50% è opporsi.