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Sicilia: smantellamento dei consultori e annessione alle finalità dei padri separati

Ne avevamo parlato qui (leggete le osservazioni e l’analisi del ddl già fatta): le associazioni dei padri separati sponsorizzano questo disegno di legge (n° 500 Norme per l’istituzione ed il coordinamento dei centri di composizione familiare) presentato da un deputato dell’udc attraverso il quale si smantellano i consultori e si fanno finanziare con fondi pubblici quei baracconi di centri per la mediazione familiare nei quali si decide che una coppia che si separa deve sottostare a tutte le modalità opinabili, che non sono ancora passati come leggi nazionali.

La sicilia sarebbe dunque destinata a diventare la prima regione nella quale l’affido condiviso diventerebbe un obbligo, le donne non possono fare altro che rivolgersi a personale formato secondo il dogma misogino affidocondiviso/pas, tutta la regione dovrebbe riferirsi ad un oneroso e redditizio baraccone chiamato “agenzia regionale dei centri di composizione familiare” dove il metro di composizione è parziale e dopo sostanzialmente si privatizza (con soldi pubblici) la gestione di quello che già è garantito con i consultori familiari.

Dunque l’obiettivo pare essere lo smantellamento dei consultori e la delega in bianco in tema di questioni di famiglia, separazioni e affido a persone che di sicuro non sono dalla parte delle donne.

Dopo una prima discussione e alcune argomentazioni di opposizione al ddl sembra che la discussione sia proseguita e che il ddl sia stato licenziato con il testo che vedete sotto per essere attribuito alla commissione bilancio. In generale significa che là si troveranno i soldi (che la regione non ha) per finanziare una iniziativa privata, discutibile, discriminatoria, completamente orientata a ripristinare un modello di società in cui gli uomini tornano a fare i “capo famiglia” e le donne le schiave prive di diritto di scegliere di separarsi senza subire ricatti morali, psicologici, criminalizzazioni, patologizzazioni, la sottrazione del minore, della libertà di vivere e di denunciare violenze, stalking, abusi.

La discussione che si è avuta in commissione la trovate a partire dalla pagina del deputato proponente, tra i disegni di legge, n°500, cliccate e poi leggete gli interventi fino a quello che ha licenziato il ddl dalla prima commissione.

Da tenere conto che per la valutazione di questo ddl la commissione ha chiamato in audizione soltanto gli avvocati per la “famiglia” e la società italiana di mediazione familiare (ovvero quella che sembrerebbe maggiormente interessata alla questione).

Altri soggetti chiamati in audizione sono quelli proponenti e sponsorizzanti il ddl, associazioni padri separati in testa. Vale a dire che è un ddl pensato, voluto, sponsorizzato, discusso da loro, per loro, con loro.

Chi si occupa di consultori, donne che si occupano di separazioni, centri antiviolenza, associazioni femminili che seguono le donne nei casi di separazioni con casi gravi di violenze domestiche non ce n’è traccia.

Comunque leggete pure la discussione. E’ veramente interessante. Ed è davvero un peccato che nel parlamento regionale siciliano non ci sia nessuna donna ad opporsi e che nessuno reputi criticabile il fatto che associazioni private si facciano finanziare progetti gestiti secondo opinioni individuali con i soldi pubblici.

La criticità di questo ddl è visibilissima. Recepimento di norme nazionali inesistenti, discriminazione di altri nuclei familiari  di altro genere, con o senza prole, smantellamento delle risorse pubbliche, istituzione di strutture costose e private che diventerebbero le uniche interlocutrici della regione in fatto di provvedimenti per “la famiglia”.

Vale a dire che saranno le associazioni dei padri separati a dettare legge per decidere quale sarà il modello di società futura per tutt* noi. Buona lettura!

Ps: ovviamente ricordiamo che è ancora in discussioneal senato la orrenda proposta di legge nazionale per peggiorare la già esistente legge sull’affido condiviso, penalizzando le donne e i bambini vittime di violenza e introducendo la Pas, una malattia inesistente e inventata per favorire i mariti/padri violenti. Mai affido ai genitori violenti!

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 DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE

                      RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

                               (OMISSIS)

                               ----O----

        Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei centri
                       di composizione familiare

                                Art. 1.
                               Obiettivi

       1.  La  Regione  tutela la famiglia e la  coppia  con
     prole  come  principale  nucleo  di  socializzazione  e
     promuove   idonee  politiche  volte  a   sostenere   la
     genitorialità responsabile e a mantenere la  continuità
     della    funzione    genitoriale,    con    particolare
     riferimento  alla  salvaguardia dell'equilibrio  psico-
     fisico dei minori.

       2.  La Regione, ai sensi della legge 8 febbraio 2006,
     n.  54, favorisce il mantenimento dell'affidamento  dei
     figli   minori   ad   entrambi  i   genitori   mediante
     l'assunzione  di  accordi consapevolmente  sottoscritti
     dalle  parti  al  fine di tutelare i legami  familiari,
     nell'interesse morale e materiale dei figli.

                                Art. 2.
                   Centri di composizione familiare

       1.    Per    perseguire   gli   obiettivi    indicati
     nell'articolo  1, la Regione favorisce la  costituzione
     ed   agevola  l'attività  dei  Centri  di  composizione
     familiare.

       2.  I  centri sono istituzioni private, associazioni,
     enti  o  fondazioni  senza fini di  lucro  che  possono
     ottenere  riconoscimento  ed inclusione  negli  elenchi
     provinciali,  ove  in  possesso dei  requisiti  di  cui
     all'articolo 3, dalla Agenzia regionale dei  centri  di
     composizione familiare di cui all'articolo 8.

                                Art. 3.
                 Requisiti dei centri di composizione

       1.  Ai  fini  del  riconoscimento  e  dell'inclusione
     nell'elenco, è necessario che i centri:

       a)   abbiano   una  struttura  idonea   a   garantire
     l'assolvimento  di  ogni adempimento  amministrativo  e
     fiscale  e  godano  di sede e strumenti  adeguati  allo
     svolgimento degli incontri tra i coniugi;

       b)  dispongano  di  equipe per  la  composizione  dei
     conflitti  familiari,  nelle quali  siano  presenti  un
     avvocato   con   documentata  esperienza   o   iscritto
     all'albo  da  almeno  sei anni, uno psicologo  dell'età
     evolutiva,   un  consulente  familiare,  un   mediatore
     familiare,   un  assistente  sociale  con   documentata
     esperienza nelle relazioni familiari;

       c)  dispongano  di  un  comitato  etico  formato  dal
     direttore  del  centro,  da  un  avvocato  esperto   in
     materia  di diritto di famiglia designato dal consiglio
     dell'ordine  e  da  un rappresentante  di  associazioni
     senza   fini   di   lucro  operanti  in   problematiche
     familiari;

       d)  dichiarino di accettare ed adottare  i  tariffari
     per    le    prestazioni,   redatti    ed    aggiornati
     dall'Assessorato   regionale  della   famiglia,   delle
     politiche  sociali e del lavoro, di  concerto  con  gli
     ordini professionali di riferimento.

       2.  Tali  requisiti,  al momento  della  costituzione
     degli   elenchi,  devono  essere  autocertificati   dal
     direttore   del  centro.  Il  successivo  controllo   è
     demandato   all'Assessorato   della   famiglia    delle
     politiche  sociali  e  del lavoro.  In  caso  di  false
     dichiarazioni,  si applicano le sanzioni  previste  dal
     codice  penale,  nonché sanzioni amministrative  da  un
     minimo di 10.000 ad un massimo di 200.000 euro.

                                Art. 4.
                     Ambito di attività dei centri

       1.  I centri svolgono la loro attività anche nei casi
     che  potrebbero giustificare il ricorso al giudice,  ai
     sensi   dell'articolo   145   del   codice   civile   e
     dell'articolo  316,  terzo  comma,  del  codice  civile
     nonché   in   caso  di  procedimenti  di   separazione,
     divorzio  o modifica delle condizioni assunte  in  essi
     ed   in  ogni  situazione  di  fatto  che  preceda   il
     possibile instaurarsi di tali procedimenti.

                                Art. 5.
             Modalità e principi per l'attività dei centri

       1.  Nel  caso  in  cui  i  genitori  manifestino  una
     possibile  volontà  di separazione, gli  operatori  del
     centro devono preliminarmente informare gli stessi  dei
     contenuti  e  della procedura instaurabile  nelle  sedi
     giudiziarie  e,  in caso di presenza di  figli  minori,
     dei  principi  posti dagli articoli 155 e seguenti  del
     codice   civile  in  tema  di  affidamento   condiviso,
     bigenitorialità  ed identificazione dell'interesse  del
     minore.

       2.  Sin  dall'esito del primo colloquio,  i  genitori
     accettano,  con  consenso  espresso  per  iscritto,  la
     collaborazione  del  centro per lo  svolgimento  di  un
     tentativo di composizione.

       3.  Gli  operatori  del  centro  non  possono  essere
     ascoltati    come    testimoni   nel    giudizio    che
     eventualmente  si instauri tra le parti,  ivi  compreso
     quello  di separazione personale o divorzio, per  fatti
     avvenuti  nel  corso dell'incontro  informativo  o  dei
     successivi   incontri  volontari.   Si   applicano   le
     disposizioni   sul   segreto   professionale   di   cui
     all'articolo 200 del codice di procedura penale.

       4.  Il  centro può unicamente rilasciare  alle  parti
     attestazione  relativa allo svolgimento  o  al  mancato
     svolgimento  del  tentativo di composizione,  indicando
     le parti comparse.

       5.  Le  disposizioni  di cui ai commi  precedenti  si
     applicano  anche in caso di conflitti sorti nell'ambito
     delle  famiglie di fatto, con riferimento,  per  quanto
     riguarda  i figli minori, ai procedimenti di  possibile
     instaurazione dinanzi al Tribunale per i minorenni.

       6.  L'attività  dei  centri,  in  caso  di  conflitti
     relativi  a  coppie  senza  prole,  deve  ispirarsi  ai
     principi  del  codice civile, con particolare  riguardo
     alla tutela della parte più debole del rapporto.

       7. I centri adottano le seguenti modalità operative:

       a)  attivano  un servizio che accolga,  accompagni  e
     sostenga  i  genitori  in  un  percorso  volontario  di
     costruzione   di   una  genitorialità  condivisa,   con
     particolare  riferimento alle fasi  della  separazione,
     del divorzio o della cessazione della convivenza;

       b)    forniscono    consulenza    finalizzata    alla
     prevenzione  e  alla  risoluzione  delle  problematiche
     legate  alla crisi e al sostegno della bigenitorialità,
     anche  in  presenza  di situazioni di  emarginazione  e
     disabilità;

       c)  attivano un servizio di ascolto rivolto ai minori
     che  hanno bisogno di essere supportati nell'affrontare
     problematiche  connesse all'infanzia e all'adolescenza,
     quali     difficoltà    relazionali,     di     gruppo,
     comportamentali, di autostima;

       d)     attivano     un    servizio    di     ascolto,
     sensibilizzazione,  formazione ed informazione  rivolto
     ai  genitori, per la promozione delle pari  opportunità
     civili  e  genitoriali, anche di  fronte  a  situazioni
     conflittuali;

       e)  forniscono  assistenza  preventiva  ed  educativa
     finalizzata  a riequilibrare le relazioni  genitoriali,
     a   favorire  i  processi  di  responsabilizzazione  di
     entrambi i genitori, a prevenire situazioni di  disagio
     educativo, culturale e sociale;

       f)  realizzano progetti formativi nelle scuole, volti
     alla  prevenzione del disagio in età evolutiva connesso
     alla    conflittualità   familiare,   con   particolare
     riferimento  alle fasi della separazione, del  divorzio
     o della cessazione della convivenza.

                                Art. 6.
              Coordinamento per la composizione familiare

       1.  Per il perseguimento degli obiettivi di cui  alla
     presente  legge è istituito, presso ogni provincia,  il
     Coordinamento  per  la composizione familiare.  Esso  è
     composto  da  un esperto in psicologia, un  esperto  in
     materie  giuridiche, un rappresentante di  associazioni
     senza fini di lucro operanti in tema di famiglia  e  un
     esperto  in  mediazione familiare. Il presidente  della
     provincia provvede alla nomina dei componenti.

       2. Il Coordinamento ha il compito di:

       a)  acquisire dati relativi alla condizione familiare
     attraverso indagini, studi e ricerche presso  gli  enti
     locali,   i   tribunali,   i   servizi   sociali,    le
     associazioni di volontariato, le forze dell'ordine,  le
     scuole e i consultori;

       b)  coadiuvare  la  Regione  nella  progettazione  di
     politiche di tutela della vita della famiglia  e  della
     coppia,  di  sostegno alla genitorialità  responsabile,
     di  integrazione  socio-sanitaria, di promozione  delle
     pari  opportunità,  ivi comprese  le  pari  opportunità
     genitoriali;

       c)  avviare  un  dialogo, ai  fini  di  una  adeguata
     conoscenza    dello   strumento   della    composizione
     familiare  e  di tutte le tecniche alternative  per  la
     risoluzione  dei conflitti familiari, con i  magistrati
     e  gli operatori psicosociali che, a diverso titolo, si
     occupano  di  situazioni  di separazione  disfunzionali
     che vedano il coinvolgimento di figli minori.

                                Art. 7.
            Finalità del Coordinamento per la composizione
                               familiare

       1.  L'attività del Coordinamento per la  composizione
     familiare è finalizzata a:

       a)  offrire  un  punto  di riferimento  e  mettere  a
     disposizione   dati,   competenze   e   professionalità
     specifiche    per   la   risoluzione   dei    conflitti
     relazionali,  con  particolare  riferimento  alle  fasi
     della  separazione,  del divorzio  o  della  cessazione
     della convivenza;

       b)   raccordarsi  con  le  istituzioni  presenti  sul
     territorio, le scuole e gli enti locali, fornendo  dati
     e  informazioni  sulle  criticità  riscontrate,  nonché
     garantire  un supporto alla progettazione di interventi
     e servizi sul territorio;

       c)  identificare le aree di rischio e attuare  azioni
     positive per la promozione della pariteticità  e  delle
     pari opportunità, rivolte ad entrambi i genitori.

                                Art. 8.
        Agenzia regionale dei centri di composizione familiare

       1.  Presso  l'Assessorato regionale  della  famiglia,
     delle  politiche sociali e del lavoro è  istituita  una
     Agenzia   regionale  con  il  compito   di   verificare
     l'idoneità   dei  requisiti  dei  singoli   centri   di
     composizione     familiare.    Essa    è     presieduta
     dall'Assessore regionale per la famiglia, le  politiche
     sociali  ed  il lavoro ed è composta da un  esperto  in
     psicologia,  un  esperto  in  materie  giuridiche,   un
     rappresentante  di  associazioni senza  fini  di  lucro
     operanti   in  tema  di  famiglia  e  un   esperto   in
     mediazione  familiare, iscritto  alle  associazioni  di
     categoria da almeno due anni.

                                Art. 9.
                       Disposizioni transitorie

       1.  Dalla  data  di entrata in vigore della  presente
     legge,  entro il termine di sessanta giorni,  i  centri
     di    composizione   familiare   in   possesso    delle
     caratteristiche  indicate al comma  1  dell'articolo  3
     presentano,    per   iniziativa   del    loro    legale
     rappresentante,  domanda  per  la  certificazione   del
     centro  alla  Agenzia regionale di cui  all'articolo  8
     nonché  per l'inclusione nell'elenco formato  e  tenuto
     presso ciascuna provincia regionale.

       2.  Entro  i successivi sessanta giorni, in  caso  di
     idoneità,    l'Agenzia   regionale   dei   centri    di
     composizione familiare rilascia la certificazione e  il
     presidente della provincia dispone la formazione  e  la
     pubblicazione  dell'elenco. Tutti i  centri  in  regola
     con  i  requisiti previsti dalla presente  legge  hanno
     diritto ad essere inseriti nell'apposito elenco.

       3.  L'Assessorato  regionale  della  famiglia,  delle
     politiche sociali e del lavoro redige ed aggiorna,  con
     cadenza   annuale,  i  tariffari  per  le   prestazioni
     fornite dai centri di composizione familiare.

                               Art. 10.
                             Finanziamenti

       1.  Per  le  finalità di cui alla presente legge,  la
     Regione  prevede,  attraverso  la  legge  di  bilancio,
     appositi  stanziamenti e individua,  altresì,  appositi
     strumenti  di finanziamento nei bandi comunitari  della
     programmazione 2007-2013.

                               Art. 11.
                             Norma finale

       1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

       2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.

Posted in Fem/Activism, Misoginie, Omicidi sociali, Pensatoio.


One Response

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  1. Silvana says

    Mi auguro che non ci metteremo in un angolo a guardare e piagnucolare, timorose di muoverci per non irritare organizzazioni “potenti”. Denunciare e informare (indispensabile e sempre grazie per il vostro lavoro) è il 50% della reazione. L’altro 50% è opporsi.