Terzo appuntamento con Marino Maglietta, ovvero colui il quale è responsabile della elaborazione delle norme (Legge 54/2006) che riguardano l’affido condiviso e successive modificazioni proposte in parlamento e ancora in fase di discussione. QUI il suo primo intervento introduttivo. QUI ci racconta qual è stata l’origine della riforma. Come già specificato gli interventi di Marino Maglietta avranno cadenza settimanale e lui risponderà ad una serie di domande ciascuna tesa a chiarire un singolo particolare aspetto della proposta legislativa. In questo caso chiarisce tempi e modalità attraverso i quali l’affido condiviso dovrebbe realizzarsi. Appuntamento di nuovo tra sette giorni e buona lettura!
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Con il terzo incontro con il Prof. Maglietta entriamo nel vivo delle questioni concrete. Vogliamo anzitutto ricordare quali sono le attuali prescrizioni di legge in materia di collocazione e frequentazione?
La riforma del 2006 ha riconosciuto il diritto alla bi genitorialità e pertanto cancellato qualsiasi riferimento a differenze nel rapporto tra genitori e figli. Non esiste più l’ “affidatario”, diverso dal “non affidatario”, il “genitore convivente”, diverso dal “genitore non convivente”; e simili. Il rapporto del figlio con ciascuno dei genitori dovrebbe essere simmetrico, così come il loro ruolo e i loro diritti-doveri. In altre parole, il “genitore collocatario” è una invenzione della magistratura, attuata in diretta e totale violazione delle prescrizioni di legge. Se il figlio è affidato a entrambi i genitori e deve avere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo nonché ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, come si giustifica che il giudice imponga che ci sia un genitore con cui i figli convivono, che può e deve decidere e provvedere ad ogni loro bisogno quotidiano, mentre l’altro continua ad esercitare l’antico saltuario “diritto di visita” e passa del denaro all’altro come se fosse una baby-sitter? Dove è finita la riforma?