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Bozza #Amnesty sulla depenalizzazione del sex work

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Da Abbatto i Muri:

Questa è una bozza di lavoro proposta in seno ad Amnesty International con l’intento di ragionare su un documento che opti per la depenalizzazione del sex working. QUI la versione in lingua originale tradotta da MietiTrebbia, della nostra lista Traduzioni Militanti. QUI una petizione a supporto della possibile proposta di depenalizzazione. Solo sapere che dentro Amnesty si ragiona di questo, com’era ovvio, ha scatenato infinite polemiche da parte di abolizionist*, a volte transofobi e chiaramente reazionari, che hanno messo in croce Amnesty con la solita retorica offensiva abolizionista. A me e a tante altre persone parebbe invece una proposta di buon senso. Buona lettura!

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Depenalizzazione del sex work: documento politico di riferimento

  1. Panoramica della policy

Amnesty International si oppone alla criminalizzazione o alla punizione delle attività legate all’acquisto o alla vendita di sesso consensuale tra adulti. Amnesty International crede che cercare, comprare, vendere e sollecitare sesso a pagamento siano atti protetti dall’interferenza dello Stato finché non vi sia coercizione, minaccia o violenza associata a tali atti. Delle restrizioni legittime possono essere imposte sulla pratica del sex work se si attengono alla legislazione internazionale per i diritti umani (cioè, sono per un obiettivo legittimo, idonee a soddisfare tale scopo, proporzionate e non discriminatorie).

Amnesty International crede che gli Stati abbiano un dovere positivo di riformare le loro legislazioni e sviluppare e implementare sistemi e politiche che eliminino la discriminazione contro coloro che sono coinvolt* nel lavoro sessuale. Inoltre, gli Stati devono cercare attivamente di favorire la presa di coscienza dei/delle più emarginat* nella società, anche attraverso il sostegno al diritto alla libertà di associazione di coloro impegnat* nel lavoro sessuale, la creazione di strutture che assicurino l’accesso a servizi sanitari appropriati e di qualità e condizioni di lavoro sicure, e attraverso la lotta alla discriminazione o agli abusi fondati su sesso, orientamento sessuale e/o identità di genere o d’espressione.

Amnesty International comprende il contesto imperfetto in cui gli individui scelgono di diventare sex workers (o minatori o lavoratori stranieri domestici). Sappiamo che alcuni individui coinvolti nel sex work non hanno le risorse o le informazioni necessarie per lasciare il lavoro sessuale commerciale quando vogliono. Allo stesso tempo, crediamo che i principi dei diritti umani richiedano ai decisori politici di valorizzare le voci di coloro che sono direttamente colpiti da diseguaglianza e discriminazione. Crediamo che le politiche che pretendono di supportare e migliorare la situazione delle persone con scarse risorse si debbano focalizzare sul favorire la presa di potere dei/delle senza diritti e indirizzarsi direttamente agli svantaggi strutturali come la povertà, non sottovalutando le loro decisioni e scelte o criminalizzando i contesti in cui vivono le loro vite. Crediamo che una politica basata sui principi dei diritti umani che valuti gli input e le esperienze dei/delle sex workers sia la più idonea a garantire che nessun@ entri o rimanga nel lavoro sessuale involontariamente.

Amnesty International ritiene che i/le bambin* coinvolt* in atti sessuali commerciali vittime dello sfruttamento sessuale, abbiano diritto al supporto, a risarcimenti e rimedi, in linea con la legislazione internazionale sui diritti umani. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per impedire la violenza e lo sfruttamento dei/delle bambin*. L’interesse superiore del/la minore deve, in tutti i casi, essere la considerazione fondamentale e lo Stato dovrebbe salvaguardare il diritto del/la minore ad essere ascoltat@ e ad avere la sua opinione presa in giusta considerazione in accordo con la sua età e maturità.

Si veda il documento politico di Amnesty International sulla depenalizzazione del sex work per una spiegazione più dettagliata della posizione politica dell’organizzazione.

  1. Definizioni chiave

Sex work. Lo scambio di servizi sessuali per qualche forma di remunerazione. In particolare, i termini “lavoro sessuale” e “prostituzione” sono a volte usati in maniera intercambiabile. Alcun* sex workers percepiscono il termine “prostituta” come umiliante e i gruppi organizzati di lavoratori/trici sessuali di solito preferiscono il termine “sex worker” o “persona – lavoratore, lavoratrice – nell’industria del sesso”. Altr* utilizzano il termine “prostituzione” per reclamare e/o de-stigmatizzare il termine e la pratica. Dove possibile, Amnesty International userà la terminologia di “coloro i/le quali sono coinvolt* nel sex work” o la terminologia prevalente usata in un contesto particolare. Dove in riferimento alla situazione generale o alla posizione politica, Amnesty International preferisce il termine “sex work” e “sex worker”.

Sex worker. Molti lavori comportano l’uso di alcuni aspetti della sessualità per un guadagno economico. In ogni parte di questa policy, ci riferiamo ai/alle “sex workers” come a coloro che scambiano atti sessuali con denaro o altre forme di remunerazione (cioè, cibo o riparo). Nonostante gli “atti sessuali” non siano solamente limitati al “rapporto sessuale”, per gli scopi di questa politica, la frase è interpretata per escludere il ballo e la produzione di intrattenimento sessualmente esplicito come i film e i materiali pornografici, dove tutti gli individui impegnati nella produzione di questo materiale sono pagati.[1] Inoltre, il termine “sex worker” è inteso in genere neutro, in quanto sia uomini che donne forniscono servizi sessuali commerciali.

Bambin@. Per gli scopi di questa policy, “bambin@” significa chiunque sotto l’età di 18 anni, a prescindere dalla maggiore età in un paese specifico, come stabilito nella legislazione internazionale.

Criminalizzazione. Le autorità statali usano una varietà di metodi per scoraggiare certi comportamenti, spaziando da incentivi finanziari all’imposizione di sanzioni penali. Per gli scopi di questa policy, “criminalizzazione” allude alle misure che cercano di punire gli/le sex workers e i/le clienti attraverso la minaccia di sanzioni come detenzione, multe, o esclusione da vantaggi o cura.

  1. Contesto supplementare – Policy di Amnesty International sul Lavoro Sessuale

Amnesty International non prende posizione sulla moralità del lavoro sessuale. Ci focalizziamo su come assicurare che tutti gli esseri umani, inclus* quell* implicat* nel sex work, possano aver maggior potere sulle loro vite per affermare i loro diritti e vivere liber* dalla paura, dalla violenza e dalla discriminazione. Amnesty International crede che gli individui siano intitolati a prendere decisioni sulle loro vite e sui loro mezzi di sostentamento, e che i governi abbiano l’obbligo di creare un ambiente favorevole dove queste decisioni siano libere, informate e basate su eguaglianza ed opportunità.

Amnesty International è anche ben consapevole che in un mondo in cui 3 miliardi di persone vivono con meno di 2,50 $ al giorno, e l’80% della popolazione globale vive in paesi dove le disparità di reddito sono in espansione, gli individui fanno accordi di transazione con riguardo alle relazioni sessuali che non sono sempre questione di coercizione diretta, ma semmai il risultato di opzioni limitate. Questo è particolarmente vero per ragazze, donne e altri individui che sono emarginati. Gli individui emarginati non godono della stessa protezione della legge e sono spesso fortemente svantaggiati nella loro possibilità di far valere i loro diritti, incluso il diritto a rimedi effettivi per le violazioni dei diritti.

Amnesty International né giudica queste scelte né prova a negarle, perché farlo significherebbe ignorare le modalità in cui gli individui agiscono in maniera pensata e deliberata per, come minimo, sopravvivere o accrescere il loro potere decisionale. Amnesty International osserva che criminalizzare o comunque punire le persone per la loro scelta di vendere o acquistare sesso consensuale in ogni caso non riesce ad affrontare queste diseguaglianze strutturali, e piuttosto contribuisce a togliere potere decisionale agli individui.

Amnesty International non prende una posizione sulla questione se il sex work dovrebbe essere considerato “lavoro” per gli scopi della regolamentazione, anche se alcuni individui sono chiaramente impegnati in atti di sesso commerciale per guadagnarsi da vivere. Comunque, qualsiasi regolamentazione del lavoro sessuale deve mirare a garantire che gli individui che intraprendono il sex work lo fanno volontariamente e in condizioni sicure, e che sono in grado di smettere di impegnarsi nel sex work se e quando lo decidono.

La tratta di esseri umani alla prostituzione forzata, o qualsiasi altro aspetto di sesso non-consensuale, dovrebbe essere criminalizzata come una questione di diritto internazionale. Le vittime di questi crimini hanno diritto a protezione e rimedi, a prescindere dal loro sesso, nazionalità, stato di salute, orientamento sessuale, identità di genere, storia della precedente situazione lavorativa, disponibilità a contribuire ai tentativi di perseguimento penale, e/o altri fattori.

Amnesty International crede che la combinazione di lavoro sessuale e tratta di esseri umani porti a politiche e interventi che minano l’autonomia sessuale delle sex workers, e le porta ad essere obiettivi di sfruttamento e di abuso, così come potrebbe rendere possibile la violazione dei loro diritti umani. L’attenzione sproporzionata alla prostituzione forzata da parte di alcuni governi ignora per di più le violazioni dei diritti umani subite dalle persone che sono vittime di tratta nel lavoro domestico, nell’edilizia, nelle attività agricole, o in qualsiasi altro lavoro forzato, in cui spesso soffrono una serie di violazioni, inclusi sfruttamento e violenza. Ignora inoltre che alcune persone vittime di tratta in altre forme di lavoro forzato sono spesso soggette ad abusi sessuali e violenza.

Amnesty International ritiene che la legislazione e le politiche sulla tratta di esseri umani dovrebbero decisamente evidenziare che la tratta è un crimine e una violazione dei diritti umani. Invece, le leggi e le politiche sul lavoro sessuale adulto dovrebbero evidenziare che coloro che si impegnano volontariamente in atti sessuali, indipendentemente dal fatto che vi sia remunerazione, stanno esercitando la loro autonomia, e come tali, dovrebbero essere autorizzat* a farlo senza interferenze da parte del governo.

Come affermato nella politica di Amnesty International, qualsiasi minore impegnato in lavoro sessuale commerciale dovrebbe essere trattat@ dal governo come una vittima e il miglior interesse del/la minore dovrebbe definire tutti gli interventi statali a favore di quel/la bambin@.

  1. Key background

Criminalizzazione e Repressione del Sex Work

Nel mondo, le persone coinvolte nel lavoro sessuale sono sottoposte a sanzioni penali in tre modi generali.

Primo, lo Stato criminalizza la vendita di servizi sessuali, con l’imposizione di multe sugli/sulle stess* sex workers.

Secondo, e più comunemente, gli Stati impongono sanzioni penali o di altra natura sulle attività legate al sex work. Queste sanzioni sono applicate a coloro che gestiscono un bordello, procurano o comprano servizi sessuali, reclutano per o organizzano la prostituzione altrui, vivono dei proventi del lavoro sessuale, o facilitano il lavoro sessuale attraverso la fornitura di informazioni o di assistenza. Le sanzioni sono spesso connesse con l’atto di adescamento, piuttosto che con la vendita di sesso stesso.

Terzo, le autorità usano le altre leggi, non specifiche sul lavoro sessuale, per molestare, intimidire o giustificare l’uso della forza o di sfruttamento o di fermo di persone implicate nel sex work. Le leggi su vagabondaggio, oscenità pubblica, disturbo dell’ordine pubblico, omosessualità, travestitismo e espressione del genere sono usate contro le persone impegnate nel sex work. In molti casi, la mera esistenza di queste leggi -anche se raramente applicate- è usata per giustificare la molestia e l’estorsione ai/alle sex workers sia da parte della polizia che altri. Quelle/quei sex workers che non si conformano al genere, o che lavorano in spazi pubblici quali strade e bar, sono sempre più a rischio di divenire obiettivo di molestie ed estorsioni.

Il Modello Svedese e Altri Approcci Normativi al Sex Work

La criminalizzazione dei clienti del lavoro sessuale, ma non dei/delle sex workers stess*, è spesso indicata come il “Modello Svedese”, poiché fu adottato in modo rilevante dalla Svezia alla fine degli anni 90.[2] Questo orientamento è seguito anche dai governi di Norvegia, Islanda, Nepal, India, Corea, Finlandia e Israele. Attualmente, il governo francese sta valutando (ndb. lo ha fatto e lo ha scelto) se adottare questo approccio al sex work, così come il governo dell’Argentina. Alcuni paesi impongono sanzioni pesanti sia sul/la sex worker che sul/la cliente. Molti paesi in Asia, Africa e Medio Oriente impongono una qualche forma di sanzione penale sulle attività legate al sex work. Il lavoro sessuale è legale, ma soggetto a qualche restrizione, in Nuova Zelanda, alcune zone dell’Australia e negli Stati Uniti, nei Paesi Basi, e in Danimarca, e in pratica, negli altri paesi dove esistono controlli non legislativi o accordi di condanna della “tolleranza”.

Motivazioni alla base della criminalizzazione del sex work

Nel mondo, le leggi sul sex work sono state elaborate a partire da intenzioni contraddittorie per simultaneamente punire e/o aiutare i/le sex workers. Queste leggi conflittuali riflettono la confusione, l’ambivalenza e la paura del sesso, del desiderio e dell’autonomia sessuale delle donne.

Alcuni sostengono che il lavoro sessuale, o la prostituzione, sia intrinsecamente una forma di violenza contro le donne che va sradicata.[3] Il loro fondamento logico è che quell* che sostengono di vendere sesso volontariamente sono forzat* a farlo dalle circostanze o dagli svantaggi strutturali che possono essere ciechi a tanta povertà o diseguaglianza di genere. Perciò, uomini e donne che comprano sesso sono visti come coloro che perpetrano gli abusi attraverso cui si mantengono le strutture di potere diseguali che mantengono i/le sex workers in stato di svantaggio, che siano o meno consci di ciò o che credano di essere loro a farlo. Da questa prospettiva, l’individuo che vende sesso è considerato mancare di un’organizzazione ed essere vittima di violenza. Questa analisi ignora ampiamente la complessità delle interazioni sessuali umane particolarmente quelle che non rientrano nella cornice delle relazioni eterosessuali tradizionali in cui l’uomo si presume essere l’attore con più potere.

Altri fanno affidamento ai principi dell’autonomia per asserire che non tutto il sex work è analogo alla violenza. Interpretano la testimonianza dei/delle sex workers che segnalano che si impegnano nel sex work volontariamente come prova di “consenso”, quando non esiste prova di violenza o coercizione diretta.[4] Il loro ragionamento è che le circostanze che portano alcuni adulti a coinvolgersi in atti di sesso commerciale non sono meno legittime di quelle che portano altri a prendere decisioni su come vivere, come meglio provvedere a sé stess* e alla propria famiglia, e/o esprimere la propria sessualità.

Sempre sulla stessa linea, uomini e donne che comprano sesso da adulti consenzienti stanno esercitando la loro autonomia personale. Per alcuni – in particolare le persone con una disabilità motoria o sensoriale o quelli con disabilità psico sociali che interferiscono con le interazioni sociali- i/le sex workers sono persone con cui si sentono tanto al sicuro da avere un rapporto fisico o da esprimere la loro sessualità. Alcuni sviluppano una più forte consapevolezza di sé nelle loro relazioni con i/le sex workers, che migliorano la loro qualità della vita e la dignità. Ad un livello molto elementare, le espressioni della sessualità e il sesso sono componenti primari dell’esperienza umana, che sono direttamente connessi con la salute fisica e mentale degli individui. L’ingerenza dello stato nella strategia di un@ adult@ di fare sesso con un altr@ adult@ consensuale è, prima di tutto, un’intromissione deliberata nell’autonomia e nella salute di quegli individui.

Talvolta, il lavoro sessuale si fonde con la tratta, che porta alla coercizione o ad interventi che si spingono oltre come i blitz nei bordelli o i “salvataggi” che spesso violano i diritti umani e abbassano effettivamente la sicurezza per i/le sex workers.[5] Per esempio, questi interventi possono spingere le persone implicate nel lavoro sessuale ad allontanarsi da collettivi consolidati di sex work o contribuire a spostarli continuamente da un posto ad un altro, minando le connessioni e il tessuto sociale che può aiutarle a mantenersi al sicuro.

Considerazioni sulla Salute

Le persone coinvolte nel lavoro sessuale si presume incontrino particolari rischi per la salute per via del lavoro che fanno. Questi includono un ulteriore rischio di contrarre infezioni sessualmente trasmesse, di essere soggette a violenza e abuso da parte della polizia e dei/delle clienti, e complicazioni alla salute legate nello specifico al lavorare in spazi pubblici per i/le sex workers sulla strada (cioè, inquinamento, mancanza di accesso alla sanità, posizione eretta costante, ecc…).

Mentre gli individui impegnati nel sex work possono incontrare sempre maggiori rischi per la salute, questi rischi sono meno legati all’atto di lavoro sessuale stesso, e più alle politiche, alle pratiche e alle propensioni culturali che limitano le loro decisioni e le loro scelte riguardo alla salute, e l’accesso ai servizi sanitari. In altre parole, mentre il sex work porta certi fattori di rischio, questi sono esacerbati dalla minaccia di sanzioni penali e dallo stigma collegato con il lavoro sessuale in molte giurisdizioni. Per esempio, la criminalizzazione del sex work aggiunge invece che eliminare, il rischio di abuso di polizia ed estorsione.[6] in più, l’utilizzo di profilattici come prova nei casi penali contro quell* accusat* di lavoro sessuale ha dimostrato di sminuire l’abilità dei/delle sex workers di proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmesse.[7]

La criminalizzazione generalizzata dei/delle clienti del sex work, o delle funzioni di supporto come le guardie del corpo e i/le receptionists, ha anche dimostrato di spingere quell* impiegat* nel sex work in clandestinità, aumentando il rischio di violenza ed abuso. Dove gli aspetti del lavoro sessuale restano criminali, quelli impiegat* nel sex work sono meno inclini a cercare sia le cure di routine che la protezione urgente.[8] In più, la criminalizzazione di “chi vive dei proventi della prostituzione”, mentre forse ha intenzione di coprire coloro che sfruttano i/le lavoratori/trici del sesso, ha mostrato di applicarsi sia alle funzioni d’aiutante (guardie, receptionists, affittacamere), così come a coinquilin*, famiglia, e addirittura bambini.[9]

  1. Contesto giuridico dei diritti umani

La criminalizzazione del sesso volontario tra adulti, che sia a scopo di lucro diretto o altrimenti, minaccia il diritto alla salute, alla non discriminazione, all’eguaglianza, alla riservatezza, e alla sicurezza della persona. In più, il diritto a scegliere liberamente il lavoro retribuito (Articolo 6, ICESCR) può essere compromesso dalla criminalizzazione del sex work.

La legislazione internazionale sui diritti umani stabilisce che chiunque ha diritto a condizioni lavorative sicure e salutari (Articolo 7(b), ICESCR), inclus* coloro che sono lavoratori/trici autonom* o che si guadagnano da vivere in contesti informali come per esempio la vendita di frutta lungo la strada o che scambiano servizi di riparazione, o, certamente, attraverso lo scambio di sesso con una remunerazione. Le condizioni lavorative sicure in queste circostanze dovrebbero includere l’accesso adeguato all’acqua pulita negli spazi pubblici, servizi sanitari pubblici, sicurezza nelle strade, e altrimenti. Questi fattori spesso si sovrappongono con l’obbligo a garantire adeguate determinanti di fondo della salute, che sono fondamentali per il diritto alla salute più in generale.

La legislazione internazionale sui diritti umani assegna anche il diritto alla riservatezza, che è stato applicato in una certa misura alla sessualità e alle decisioni autonome degli individui in merito al loro corpo (Articolo 17(1)(2), ICCPR; Articolo 16(1) (2), ICRC; Articolo 22 (1) ICRPD; K.L. v. Peru, CCPR/C/85/D/1153/2003 al [6.4] e [6.5]; CESCR, General Recommendation 24).

Almeno un organismo per i diritti umani ha direttamente applicato il diritto alla privacy al sesso al di fuori del matrimonio. Per esempio, la Commissione per i Diritti Umani nella sentenza Toonen v. Australia, ha ritenuto le leggi che criminalizzano l’attività omosessuale in privato, in contrasto con l’ICCPR [Convenzione Internazionale sui Diritti Umani]. In particolare, la Commissione ha respinto la giustificazione della pubblica moralità del governo per la sua legge penale. In più, il ragionamento della Commissione non è focalizzato solo sulla discriminazione basata sull’orientamento sessuale, ma ha constatato una violazione del diritto alla privacy perché la legge ha interferito con il sesso consensuale tra adulti in privato. L’argomentazione suggerisce che tutte le leggi che proibiscono sesso fuori dal matrimonio possono essere in contrasto con l’Articolo 17 (privacy) della Convenzione Internazionale sui Diritti Umani.

Mentre nessuno strumento per i diritti umani si riferisce esplicitamente al diritto alla riservatezza nel contesto del lavoro sessuale, gli standard e le interpretazioni che applicano tale diritto nel contesto dell’espressione del sesso, della sessualità e dell’identità di genere possono essere applicati per riconoscere alcuni aspetti del sex work che invocano degli aspetti della privacy. Nello specifico, i governi avrebbero bisogno di esprimere un urgente stato d’interesse nell’interferenza nelle interazioni sessuali degli individui.

Il diritto alla riservatezza è illusorio per coloro i/le quali vivono in profonda povertà e per le altre comunità ed individui emarginati. L’applicazione delle leggi sul vagabondaggio, sull’ordine pubblico e sull’immoralità pubblica è spesso un attacco dissimulato male alle persone solo per la loro povertà. La risposta appropriata dello Stato dovrebbe essere quella di realizzare il diritto ad un’abitazione adeguata così come alla sanità pubblica – non criminalizzare quell* che vivono la propria vita senza adeguati mezzi di sostentamento. In più, il lavoro sessuale si svolge spesso in luoghi pubblici, dove gli individui lottano per evitare un esame pubblico minuzioso e la sorveglianza. Tuttavia, nella misura in cui il sex work invoca i principi della privacy, questa protezione dovrebbe essere applicata.

L’articolo 6 della Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW) esige che gli stati proteggano le donne e le ragazze contro lo “sfruttamento della prostituzione”. La CEDAW non definisce i termini “sfruttamento” o “prostituzione”. Il linguaggio usato nell’Articolo 6 suggerisce che non tutte le istanze di lavoro sessuale siano intrinsecamente sfruttatrici. Quando il testo della CEDAW fu abbozzato, venne rigettata una proposta per l’emendamento dell’articolo 6 che chiedeva l’abolizione della prostituzione in tutte le sue forme. La Commissione CEDAW nel corso del tempo ha costantemente espresso preoccupazione per la criminalizzazione delle donne impegnate nel sex work, mentre faceva notare, in linea con il testo della Convenzione, che le sanzioni penali dovrebbero essere riservate a coloro che approfittano dello sfruttamento della prostituzione.[10] La Commissione non ha, nel tempo, adottato un approccio coerente se i clienti del lavoro sessuale debbano o meno essere criminalizzati. Detto questo, la schiacciante maggioranza dei commenti su questo punto sembrano indicare che la Commissione consideri da punire solo lo sfruttamento, e che non tutti i/le clienti siano sfruttatori/trici. La Commissione è molto chiara nelle sue aspettative che gli stati membri forniscano opportunità appropriate per le donne e le ragazze che vogliono lasciare il lavoro sessuale quando lo decidono.

Il diritto alla salute comprende sia le libertà che i diritti, incluso il “diritto al controllo del proprio corpo e della propria salute, inclusa la libertà sessuale e riproduttiva, e il diritto ad essere liber@ da interferenze”, così come “eguaglianza nelle opportunità per le persone di godere del più alto livello possibile di salute”.[11] Come gli altri diritti, il diritto alla salute è soggetto alle garanzie di non-discriminazione, incluso il diritto alla non-discriminazione sulla base del sesso, della proprietà, o altri status.La Commissione ha raccomandato che un’attenzione speciale venga data al diritto alla salute delle donne che appartengono a gruppi vulnerabili, che include le “donne nella prostituzione”.[12] La criminalizzazione del sex work e delle attività attinenti è sempre più riconosciuta come uno dei maggiori ostacoli nella lotta globale all’HIV/AIDS[13] perché impedisce ai/alle sex workers -e talvolta ai loro clienti- di prendere le necessarie precauzioni per ridurre il rischio di trasmissione, e serve come effetto frenante per scoraggiare i/le lavoratori/trici del sesso dal fare esami o cercare delle cure per paura dell’arresto. L’importanza di riconoscere e sostenere i diritti umani dei/delle sex workers è un elemento base di una sana prevenzione dell’HIV come testimoniano le posizioni politiche del Fondo Globale per la Lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria e il Programma Collettivo delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS (UNAIDS). La strategia dell’UNAIDS per il 2011-2015, Arrivare a zero, impegna UNAIDS e i suoi co-sponsors a favorire la presa di coscienza dei7delle sex workers e a spingere per l’abrogazione delle leggi punitive, delle politiche, delle pratiche, dello stigma, e della discriminazione che bloccano risposte effettive all’HIV.[14]

Nel 2008, la Commissione Indipendente sull’AIDS in Asia ha richiesto l’eliminazione delle barriere legislative, politiche e altre che impediscono ai/alle sex workers di organizzare collettivi, e ha chiesto ai donatori di rimuovere i condizionamenti che impediscono ai soci di lavorare in organizzazioni di lavoratori/trici sessuali.[15] Nel 2009 la Commissione Indipendente sull’AIDS nel Pacifico ha invitato i paesi a “intraprendere riforme legislative progressive per abrogare la legislazione che criminalizza comportamenti ad alto rischio, [individuati nella relazione per includere il lavoro sessuale].” La Commissione ha notato che “[c]ambiare la legge non implica l’approvazione del comportamento ma segnalerebbe una maggior preoccupazione per le persone”[16] Più recentemente, nel 2012, la Commissione Globale sull’HIV e la Legge[17] ha raccomandato la depenalizzazione del lavoro sessuale e ha richiesto leggi e politiche che assicurino condizioni di lavoro sicure per i/le sex workers.[18]

Criminalizzare i fattori di acquisto o vendita di sesso adulto consensuale minaccia anche il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona quando i/le sex workers sono arbitrariamente detenute o tenute in rifugi o in “centri di rieducazione” da cui non possono allontanarsi volontariamente. Qualsiasi persona detenuta per motivi che non sono conformi alla legge è detenuta arbitrariamente e quindi illegalmente. La detenzione può anche equivalere a detenzione arbitraria, anche se autorizzata dalla legge, se include “elementi di inappropriatezza, ingiustizia, mancanza di prevedibilità e procedure previste dalla legge”[19]. La Commissione per i Diritti Umani delle NU ha stabilito che la detenzione legalmente autorizzata deve essere ragionevole, necessaria e proporzionata tenendo in dovuto conto le specifiche circostanze del caso.[20]

Nel contesto della migrazione, la Convenzione per la Protezione dei Diritti di Tutt* i/le Lavoratori/trici Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie si applica ai/alle sex workers che viaggiano tra gli Stati per impigarsi nel lavoro sessuale, senza tener conto se l’immigrazione è legale o illegale.

La legge internazionale è chiara riguardo alla proibizione del coinvolgimento dei/delle bambin* – che sono tutt* coloro minori di 18 anni- in atti di sesso commerciale. Questa proibizione è espressa chiaramente attraverso la Convenzione per i Diritti del Minore, il suo Protocollo Opzionale sulla vendita di bambin*, prostituzione minorile, e pornografia infantile, e nella Convenzione ILO numero 182 che riguarda la Proibizione e l’Azione Immediata per l’Eliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile. Sotto questi trattati, gli stati sono obbligati a proteggere i/le minori dallo sfruttamento economico, dallo sfruttamento sessuale, e da qualsiasi lavoro che è probabile che sia pericoloso o dannoso per la salute del/la bambin@ o per lo sviluppo fisico, mentale o sociale.[21]

“Utilizzare, procurare, o offrire” un bambino per prostituzione o pornografia è considerato una “forma peggiore di lavoro minorile”, per cui gli stati devono progettare e implementare come prioritari programmi d’azione per eliminarla.[22] Gli stati sono anche obbligati a proibire di “offrire, ottenere, procurare o mettere a disposizione un/a minore” per usarlo “in attività sessuali per remunerazione o per qualsiasi altra forma di pagamento”.[23] Significativamente, gli stati devono “prendere tutte le misure possibili” per assicurare che tutt* i/le bambin* che sono implicat* in attività sessuali a scopo di lucro o per qualsiasi altra forma di pagamento ricevano “tutta l’assistenza adeguata…inclusa la loro reintegrazione sociale completa e il loro pieno recupero fisico e psicologico”.[24] Questa assistenza dovrebbe includere la “assistenza diretta necessaria ed appropriata per la rimozione dei/delle bambin*” da questo tipo di lavoro e assicurare “accesso all’educazione base gratuita, e, dove possibile ed adeguato, una formazione professionale, per tutt* i/le bambin* tolt* dalla peggior forma di lavoro minorile.[25]

Ulteriori approfondimenti:

 

Note

[1]La pornografia e l’altro materiale sessualmente esplicito sono distinti dal sex work e non specificamente inclusi in questa policy perché oltre a mettere in campo la remunerazione per gli individui implicati nella produzione di questo materiale, non c’è un cliente pagante identificabile. L’esclusione dalla policy non indica in nessun modo che Amnesty International legittimi la violenza, le minacce o la coercizione che possono accompagnare la produzione di pornografia e altro materiale sessualmente esplicito. Piuttosto, Amnesty International dovrebbe allo stesso modo esaminare questa condotta in accordo con i principi e gli standards internazionali dei diritti umani. Ballare e l’altro intrattenimento sessualmente esplicito sono distinti dal sex work in quanto attività tutelate come forme d’espressione.

[2]Come si nota nella politica di Amnesty International sul sex work, l’organizzazione si oppone alla criminalizzazione di tutte le attività legate all’acquisto e alla vendita di sesso. Il desiderio e l’attività sessuale sono un bisogno fondamentale dell’essere umano. Criminalizzare coloro che non sono in grado o sono riluttanti a soddisfare tale esigenza attraverso mezzi più tradizionalmente riconosciuti e perciò comprano sesso, potrebbe equivalere ad una violazione del diritto alla riservatezza e mina il diritto alla libera espressione e alla salute.

[3]Si veda, per esempio, la giustificazione della recente campagna della European Women’s Lobby, “Insieme per l’Europa Libera dalla Prostituzione” su: http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique187.

[4]Si veda John Goodwin, Sex Work and the Law in Asia and the Pacifics, UNDP/UNAIDS/SNAP, 2012 :

http://www.snap-undp.org/elibrary/Publications/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf.

[5]Si veda UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, disponibile su: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf

[6] WHO, (2005), Violence Against Women and HIV/AIDS: Critical Intersections, Violence Against Sex Workers and HIV Prevention, Information Bulletin Series, No 3, disponibile su: http://www.who.int/gender/documents/sexworkers.pdf.

[7]PROS Network e Leigh Tomppert, (2012), Public Health Crisis: The Impact of Using Condoms as Evidence of Prostitution in New York City, PROS Network and the Sex Workers Project at the Urban Justice Center, disponibile su: http://sexworkersproject.org/downloads/2012/20120417-public-healthcrisis.pdf   (accesso il 20 Marzo 2013).

[8]Si veda, per esempio, Assemblea Generale NU, Report del Relatore Speciale sul diritto per chiunque a godere dei più alti standards accessibili di salute fisica e mentale, Anand Grover, Consiglio dei Diritti Umani, 14° sessione, Agenda item3, para 35. A/HRC/14/20, April 27, 2010; disponibile su: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf

[9]Crago AL (2008), Our Lives Matter Sex Workers Unite for Health and Rights, Open Society Institute,

disponibile su: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/our-lives-matter-sex-workers-unite-healthand-

rights (accesso il 20 Marzo 2013); Oishik Sircar and Debolina Dutta, Beyond Compassion:

Children of Sex Workers in Kolkata’s Sonagachi, 18 CHILDHOOD 3, 333-49 (2011).

[10]Si veda, per esempio, Commissione CEDAW, Osservazioni Conclusive sulle Fiji, 17 e 22 gennaio 2002, UN Doc A/57/38, paragrafi 64-65; Osservazioni Conclusive sull’Ungheria, 20 agosto 2002, UN Doc A/57/38, paragrafi 323-324; Osservazioni Conclusive sul Kenya, 27 luglio 2007, UN Doc CEDAW/C/KEN/CO/6, paragrafi 29-30; Osservazioni Conclusive sulla Repubblica di Corea, 31 luglio 2007, UN Doc CEDAW/C/KOR/CO/6, paragrafi 19-20; Osservazioni Conclusive sulla Francia, 1 febbraio 2008, UN Doc CEDAW/FRA/CO/6, paragrafi 30-31; Osservazioni Conclusive sulla Germania, 2 febbraio 2009, UN Doc CEDAW/C/DEU/CO/6, paragrafi 49-50; Osservazioni Conclusive sul Giappone, 7 agosto 2009, UN Doc CEDAW/C/JPN/CO/6, paragrafo 39.

[11]Commissione sui diritti Economici, Sociali e Culturali, “Commento generale No. 14 (2000), Il diritto al più alto standard possibile di salute (articolo 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali),” E/C.12/2000/4, 11 agosto 2000, paragrafo 8.

[12]Commissione CEDAW, Commento Generale 24, Donne e salute

[13]Commissione Globale sull’HIV e la Legge “Rischi, Diritti e Salute”, (UNDP, 2012) p.38.

[14]Strategia UNAIDS 2011-2015, “Arrivare a zero” (UNAIDS: Geneva, 2010), p. 7. UNAIDS ha emanato una Nota Guida aggiornata su HIV e Sex Work nel 2009 e alcuni Allegati alla Nota Guida nel 2001. Si veda UNAIDS, Nota Guida su HIV e Sex Work (inclusi gli allegati), disponibile su http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf (accesso il 6 maggio 2013). Oltre a richiedere la riduzione della domanda di sesso non protetto a pagamento, la differenziazione tra tratta e lavoro sessuale, e l’empowerment economico dei/delle sex workers, la Nota Guida chiede la rimozione di tutte le sanzioni per il lavoro sessuale. Mentre gli Allegati contenuti all’interno della Nota Guida aggiornata non sono necessariamente “ posizione politica” dei vari corpi delle NU rappresentati da UNAIDS, le dichiarazioni contenute negli Allegati sono di più vasta portata per le NU per quanto riguarda il sex work.

[15]La Commissione sull’AIDS in Asia, “Ridefinire l’AIDS in Asia: lavorare su una risposta efficace” (Oxford University Press: New Delhi, 2008), p. 187, paragrafo 5.3.

[16]La Commissione sull’AIDS nel Pacifico, “Ribaltare la situazione: una strategia aperta per una risposta all’AIDS nel Pacifico” (UNAIDS: Bangkok, 2009), p. 89, paragrafo 4.

[17]La Commissione Globale sull’HIV e la Legge era un ente esperto indipendente creato sotto gli auspici delle NU per sviluppare raccomandazioni perseguibili, basate sull’evidenza e sui diritti umani per risposte effettive all’HIV che promuovano e proteggano i diritti umani delle persone che convivono e che sono più vulnerabili all’HIV.

[18]Commissione Globale sull’HIV e la Legge, “Rischi, Diritti e Salute,” (UNDP: New York, 2012), p. 99.

[19]Si veda, Comunicazione No. 458/1991, A. W. Mukong v. Cameroon (visualizzai il 21 luglio 1994), in U.N. doc. GAOR, A/49/40 (vol. II), p. 181, paragrafo 9.8.

[20]Van Alphen v. The Netherlands, Comunicazione No. 305/1988, adottata il 15 agosto 1990, U.N. GAOR, Hum. Rts. Comm., 39th Sess., ¶ 5.8, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/305/1988 (1990); A v. Australia, Comunicazione No. 560/1993, adottata 30 Apr. 1997, U.N. GAOR, Hum. Rts. Comm., 59th Sess.,¶ 9.2, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (1997).

[21]CRC artt. 32(1) e 34.

[22]Convenzione ILO No. 182 riguardo la Proibizione e l’Azione Immediata per l’Eliminazione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile (Convenzione sulle Peggiori Forme di Lavoro Minorile), adottata il 17 giugno 1999, 38 I.L.M. 1207 (entrata in vigore il 19 Novembre 2000),artt. 3(b) e 6(1).

[23]Protocollo Opzionale alla Convenzione per i Diritti del Bambin@ sulla vendita di minori, prostituzione minorile e pornografia infantile (Protocollo Opzionale CRC SC), adottato il 25 maggio 2000, G.A. Res. 54/263, Allegato II, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 6, U.N. Doc. A/54/49, Vol.III (2000), entrato in vigore il 18 gennaio 2002, ratificato dalla Cambogia il 30 maggio 2002, artt. 2(b) e 3(1)(b).

[24]Ibid, art. 9(3).

[25]Convenzione ILO 182, artt. 7(2)(b) e (c).

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Risorse:

—>>>il network delle organizzazioni europee composte da sex wokers: http://www.sexworkeurope.org

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