Continuo con l’analisi del ddl. 957 sull’affido condiviso. Qui la premessa e il confronto tra proposte, commi, emendamenti contro sull’Articolo 1. Proseguiamo. Al solito se ci sono imprecisioni integrate o contribuite tra i commenti.
Articolo 2]
Comma 1
– Si stabilisce che il giudice può escludere un genitore dall’affidamento, con motivazione, qualora possa causare danni al minore. Nel caso in cui si tratti del genitore affidatario il giudice può decidere che il bambino può essere collocato presso una terza persona o, se non c’è, in un istituto.
– Il Pd dice che può essere disposto l’affidamento a terzi solo nel caso in cui l’affidamento ad uno dei genitori risulti contrario all’interesse del minore e in questo caso il giudice stabilisce i poteri/doveri dell’affidatario verso il minore e i genitori.
– Per l’Idv questo comma va soppresso.
Comma 2
– Dice che il genitore cui è stato affidato il minore avrebbe esercizio di potestà esclusivo su di esso. Dovrà attenersi alle decisioni del giudice. Le decisioni di maggiore interesse saranno “adottate” da entrambi i genitori. Il cambiamento di residenza dei figli è una di queste e va concordata. Se c’è disaccordo si delega il giudice. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto/dovere di vigilare su istruzione, educazione del figlio e può ricorrere al giudice se ritiene che sia stata assunta una decisione contraria all’interesse del minore. Estende poi le norme sul mantenimento, dunque il mantenimento diretto e tutta la parte economica di cui si parla all’articolo 1, a qualunque tipo di affidamento.
– Il Pd cambia qualche parola qua e là (attenersi alle “condizioni stabilite nel provvedimento“, invece che alle decisioni del giudice) e sopprime la parte che riguarda l’estensione delle norme sul mantenimento a qualunque tipo di affidamento.
– L’Idv sopprime anche questo comma.
Mio commento: non esistono già norme che parlano di esclusione dall’affido in caso derivi dal genitore o dalla genitrice un danno al minore? Non esiste una norma che parla di affido ai parenti, fino al 4° grado di parentela, da verificare, nel caso in cui i genitori risultino inadeguati, prima di portare il minore in un istituto? Esiste già una norma che parla di divieto di trasferimento della residenza dei figli senza l’accordo con l’altro genitore o l’altra genitrice? Cosa significa che si estendono le norme del mantenimento a qualunque tipo di affido? Cioè si ribadisce che nel caso di affido condiviso c’è il mantenimento diretto o altrimenti c’è l’assegno proporzionale al reddito come si diceva all’articolo uno? Più in generale trovo che sia una scelta di buon senso escludere dall’affido un genitore che può arrecare danno al minore e trovo che sia ovvio che il trasferimento di residenza di un bambino, che deve poter vedere entrambi i genitori, debba essere quanto meno concordato.
Articolo 3]
Comma 1
– Si rafforza la norma già esistente che stabilisce che la persona cui viene assegnata la casa familiare non godrà più di quella assegnazione se in quella casa non abita, non abita stabilmente, nel caso in cui contragga nuovo matrimonio, conviva more uxorio, giacché l’assegnazione, si ritiene, sia da intendersi nell’interesse dei figli “a conservare intatto il luogo di crescita”.
– Il Pd specifica che l’assegnazione della casa viene stabilita nell’interesse dei figli. Per l’assegnazione il giudice tiene conto “della regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà“. Poi ribadisce che se l’assegnatari@ non abita quella casa, non la abiti stabilmente, l’assegnazione “perde efficacia” e il giudice “a domanda” ne dispone la revoca. Se l’assegnatari@ si risposa o convive pur continuando a vivere nella casa familiare il giudice valuta se sia venuto meno l’interesse dei figli all’assegnazione.
– Per l’Idv l’articolo va soppresso.
Sostanzialmente la differenza tra la proposta di chi presenta il ddl e l’emendamento del Pd, per quel che ho capito, sta nel fatto che per i primi l’assegnazione della casa viene revocata nei casi su descritti. Per il Pd si valuta la revoca insistendo sul fatto che seppur l’assegnatari@ si risposa o convive oggetto della decisione è sempre l’interesse dei figli. Dunque, se ho capito bene, se per i figli l’assegnazione della casa, in rapporto al genitore affidatario, è fondamentale quel genitore potrebbe restare. Giusto?
Mio commento: detta così sembrerebbe che il ddl di proposta voglia buttare fuori dalla casa familiare i genitori affidatari e non si capisce dove finiscono i bambini. Ma l’impianto del ddl suggerisce, se non sbaglio, che parlando di condivisione dell’affido, cambiando “i rapporti economici” tra i genitori, poiché l’assegnatario godrebbe del contributo del nuovo o della nuova compagn@, si potrebbe parlare di alternanza nell’assegnazione della casa. Il minore resta e si alternano i genitori. Spero di aver interpretato in modo corretto. Ditemi se sbaglio.
Più in generale penso che se l’assegnazione di una casa significa che l’altro genitore finisce in mezzo alla strada bisognerebbe trovare una soluzione diversa. Vendere la casa e dividere il ricavato. Dividere la casa in due piccoli appartamenti. Fare qualcosa per prevenire l’impoverimento del genitore o della genitrice non assegnatari@. Un giudice che ricompone il quadro familiare successivo ad una separazione dovrebbe preoccuparsi del fatto che ogni persona coinvolta in quel conflitto possa continuare a vivere in modo decente. Diversamente si realizzeranno le basi per ulteriori conflitti, dissidi gravi e talvolta irrisolvibili. Non tutte le famiglie di provenienza possono ospitare i figli che tornano indietro dopo una separazione. E se oltre al senso di fallimento e alla depressione aggiungiamo anche le difficoltà economiche delegando responsabilità che dovrebbero essere sociali ai singoli, o richiamando ad assistenzialismi privi di prospettiva a lunga scadenza, creiamo tutte le premesse per ulteriori e più gravi conflitti.
Articolo 4]
– Si precisa che a proposito dell’assegno “perequativo” stabilito per il mantenimento del figlio o degli assegni che entrambi i genitori devono versare in un conto corrente comune a favore del figlio, di quel conto “è titolare quest’ultimo quando diventa maggiorenne”. Egli, il figlio, è inoltre tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Se un genitore è inadempiente, ove il figlio non agisca a difesa dei suoi diritti può farlo l’altro genitore “come persona che ne subisce un danno”. Nel caso in cui un figlio sia maggiorenne al momento della separazione dei genitori ma ancora dipendente economicamente può essere chiesta l’applicazione del V° comma dell’art.155 del codice civile che dice “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.”
– Il Pd presenta come emendamento a modifica questo “«Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente auto sufficienti nella misura e nelle forme stabilite al quarto comma dell’articolo 155 del codice civile. Nel caso in cui debba essere stabilita la corresponsione di un assegno perequativo periodico, il figlio è titolare di un diritto autonomo a riceverlo. La corresponsione è stabilita in favore di un genitore qualora questi conviva con il figlio. Il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio, è legittimato ad agire l’altro genitore».” QUI c’è il testo del ddl 957. Scoprite le differenze e se le scoprite spiegatecele per favore.
– L’Idv propone la soppressione dell’articolo.
Articolo 5]
– Si propone la modifica dell’art. 155- sexies del codice civile (articolo aggiunto dalla Legge 54/2006 il cui primo comma dice “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.“). A questo comma i proponenti vogliono aggiungere le parole “e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi“. Propone poi l’abrogazione del secondo comma dell’art. 155-sexies, anch’esso deciso con la legge 54/2006, che dice “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”
– Il Pd è sostanzialmente d’accordo e sostituisce alle parole “Il giudice può disporre” la frase “nell’interesse del minore, il giudice può disporre con provvedimento motivato“.
– l’Idv sopprime. Si specifica che la soppressione delle proposte dall’articolo 2 al 5 intendono lasciare immutati gli articoli del codice civile.
Mi pare che la sostanza della proposta sia di voler aggiornare la modalità di acquisizione dell’opinione del minore con i nuovi mezzi di cui la tecnologia dispone.
Articolo 6]
– Si propone di sostituire il secondo comma dell’art.317-bis del codice civile (che dice che: “La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L’esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell’articolo 155.”) con il seguente: “Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-sexies“.
– Il Pd alla proposta aggiunge “I genitori non coniugati non conviventi o che intendano cessare la convivenza devono rivolgersi al giudice affinché assuma i provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, dell’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 si applicano ai provvedimenti relativi al mantenimento dei figli”.
Poi aggiunge anche un lunghissimo articolo 6 bis che dice “Art. 6-bis: I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg., dotati dei requisiti di cui all’articolo 189 disp. atto del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’articolo 708 del codice di procedura civile, ultimo comma, e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l’istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 giorni dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all’articolo 360 del codice di procedura civile.
I provvedimenti definitivi sono modificabili con il procedimento di cui all’articolo 710 c.p.c.. L’accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni. Il Governo è delegato a emanare, entro 120 giorni dalla dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l’affidamento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:
a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all’affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi e anche dal giudice nell’interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d’ufficio;
b) l’audizione del figlio minore di età ai sensi dell’articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L’audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l’opinione del minore in ragione della sua maturità;
c) i provvedimenti assegnativi dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 155-quater del codice di procedura civile, provvisori e definitivi, sono trascrivibili ai fini dell’opponibilità ai terzi ai sensi dell’articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;
d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate e soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all’adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice potrà imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall’articolo 8, VII comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall’articolo 8, II-VI comma e seguenti, della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;
e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l’accensione dell’ipotetica giudiziale;
f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza del difensore;
g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio.”
Se qualcun@ volesse spiegarci cosa intende dire il Pd con questa sua proposta gliene saremmo grate.
– L’Idv propone che l’articolo 317 bis del codice civile sia sistituito con il seguente “Art. 317-bis. – (Esercizio della potestà). – Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 316. Se i genitori non convivono, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies e 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo.“. E mi pare che si ripeta la proposta in origine.
Per ora mi fermo qui.
Aiutatemi a sbrogliare questa matassa perché la gente comune con questo rimando continuo a leggi e articoli di codice da modificare non ci capisce niente. A parte le cose che sono più immediatamente comprensibili: Cosa cambia? E cosa si vuole realizzare?
Al prossimo post con l’analisi e la descrizione degli altri articoli ed emendamenti conseguenti.
la Magistratura ha dimostrato in questi anni di non volere un vero affido condiviso: gli emendamenti PD ed IDV che cercano di lasciare discrezionalità al giudice vogliono il mantenimento dello status quo: donne a casa e uomini BAncomat; uno schema che per il bene di tutti (meno di chi si arricchisce sul conflitto…) deve essere superato
In generale gli emendamenti, quando intervengono in un progetto di legge che non è condiviso, servono a fare ostruzionismo. Più emendamenti con verbi, parentesi, virgolettati, si presentano e più è il tempo di discussione in aula. In commissione i tempi non si possono allungare poi così tanto. Però si, concordo con lei che alcune modifiche proposte dal Pd sembrano vagamente pretestuose.
Senza entrare nei dettagli, a me pare che la strategia del PD sia rendere le leggi fumose (ad esempio sostituendo “il giudice deve…” con “il giudice può…”). Si tratta di una strategia furba, perché affosserebbe l’affido condiviso senza dirlo esplicitamente, proponendo qualcosa che piace agli avvocati (una legge chiara ridurrebbe le cause), che piace ai giudici (investiti di ampi poteri discrezionali). Poteri che in una situazione normale magari avrebbero l’effetto benefico di garantire flessibilità. Il problema è che nella situazione attuale la discrezionalità è stata applicata a senso unico, quasi vanificando l’affido condiviso che già sarebbe legge di stato (secondo un ricorso presentato presso la Corte Europea dei Diritti Umani).