[donna siciliana]
Noi non abbiamo mai avuto dubbi: se un cliente non paga una sex worker ma pretende lo stesso di ottenere una prestazione sessuale è stupro [leggi in basso il comunicato del comitato per i diritti delle prostitute]. Ora c’è anche una sentenza di cassazione a dirlo.
Tutto bene, dunque? No, affatto.
Bene perchè si riconosce alla sex worker il fatto di essere stata stuprata. Male perchè il principio da cui si parte per arrivare a quella sentenza è il vis grata puellae, ovvero un principio che stabilisce che se tu accetti un rapporto, ti fai mettere una mano addosso, mostri disponibilità, poi non puoi più ripensarci.
La sentenza dice infatti che la sex worker è stata stuprata perchè fin dall’inizio aveva dichiarato di essere disponibile solo su compenso. Questo chiariva fino in fondo le sue intenzioni e il cliente non si può appellare nè al "vizio della sua condotta morale" nè al fatto di averla ritenuta disponibile ad essere stuprata giacchè stava sulla strada.
Può capitare però che una ragazza incontri un ragazzo e che all’inizio abbia voglia di stare con lui. Poi si rende conto che non le piace, che non ne ha voglia e allora dice di NO. Se lui non tiene conto di questo rifiuto e non smette per quello che ci riguarda e per quello che riguarda alcune sentenze è uno stupro. Più recentemente invece è capitato sempre più spesso che la difesa degli accusati di stupro, se questi erano e sono italiani, si riferissero al vis grata puellae come principio che dimostrava la loro innocenza. Su questo si è basata la sentenza di appello che ha assolto due ragazzi che erano stati condannati in primo grado per lo stupro della cirenaica. Su questo si è basata la difesa per lo stupro di capodanno.
Siamo tornati davvero al peridodo precedente a quello in cui la lagostena bassi mise piede nelle aule dei tribunali? Pare di si. Eccovi la definizione del vis grata puellae:
"Il detto viene usato per indicare un atteggiamento ritenuto nella tradizione patriarcale e maschilista espressione del gioco dei ruoli fra uomo e
donna, nell’ambito della seduzione,
in base al quale la donna non dovrebbe prendere iniziativa sessuale né tanto
meno cedere subito alle "avances" di un uomo, bensì dovrebbe presentarsi
come pudica e ritrosa, predisponendosi così, in virtù della sua
passività, a subire di buon grado l’aggressività sessuale del maschio,
in modo da non apparire spudorata. In altri termini, in questa
concezione patriarcale maschilista, l’iniziativa sessuale spetterebbe al sesso
maschile, mentre la donna non dovrebbe mostrare alcun interesse esplicito
per la sessualità; la violenza esercitata dal maschio per
vincere la resistenza della donna, risulterebbe così – nella mente perversa e distorta dei maschilisti – a lei gradita, perché
altrimenti non le sarebbe permesso di godere del piacere sessuale.
Il detto Vis grata puellae è stato citato svariate volte nella giurisprudenza sulla violenza carnale, fra gli altri dall’ex-presidente della Repubblica Giovanni Leone in un dibattito al Senato, e denunciato come demente dall’avvocata Tina Lagostena Bassi. C’è stato un tempo in cui opinioni di tal genere erano state
ripudiate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza e che eventuali
complicità mascherate dal senso pudico venissero ricercate caso
per caso e mai presunte da simili anacronistiche interpretazioni (vedi
Cadoppi, commento all’art. 3 in Commento delle "Norme contro la violenza sessuale (legge 15 febbraio 1996, n. 66). Allo stato attuale tutto ciò viene rimesso in discussione da un regresso culturale che riporta le donne ad essere considerate le uniche responsabili degli stupri che subiscono"."
Sembra strano ma se il documentario "processo per stupro" sembra attuale comincia a sembrare attuale perfino il film la ragazza con la pistola (lo trovate per intero su youtube diviso in più parti) e questo è molto più grave…
http://www.youtube.com/watch?v=DpdXyg6RCTg
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Cassazione: E’ stupro non pagare a prostituta compenso pattuito
Il
comitato per i diritti delle prostitute esprime grande soddisfazione
per la sentenza della Cassazione che ha condannato un cliente che si
era rifiutato di pagare per il servizio sessuale ricevuto.
Non vi è dubbio infatti che pretendere di fare sesso senza pagare la prestazione equivale ad un atto di violenza sessuale.
Siamo convinte che quanto hanno deciso i giudici della Corte
D’appello di Genova prima e confermato la Suprema Corte ora metta in
evidenza che il contratto stipulato verbalmente fra una lavoratrice
sessuale e il cliente va rispettato perché valido a tutti gli effetti.
Riteniamo che usare il reato di stupro sia adeguato in quanto non si
tratta di
"merce" non pagata come potrebbe essere in caso di furto al
supermarket. Bensì di un servizio alla persona non retribuito e quindi
"forzato", pertanto una violenza.
A nostro avviso la sentenza segna un passo avanti nel riconoscimento di una
attività che se esercitata liberamente dovrebbe essere riconosciuta come un lavoro.
Anche il fatto che le lavoratrici si ribellino a questi soprusi e violenze facendo
denuncia è molto positivo e dimostra che si aspettano di ottenere giustizia.
Non è raro infatti che avvengano episodi simili, ma in passato è sempre stato
difficile convincere le donne a denunciarli alle forze dell’ordine, la nostra
associazione sta costatando che sempre più spesso le colleghe ci chiedono di
sporgere denuncia.
Un atteggiamento che dimostra come sia aumentata la sensibilità verso i propri diritti e la volontà di vederli rispettati.
Segnalo volentieri questo articolo apparso recentemente sul giornale on-line “Dentro Salerno”, frutto di un’amara scoperta di ciò che si trova in rete contro le donne. Chiedo a chi se la sente di far sentire la propria voce. Grazie a tutte, questo è il link diretto:
http://www.dentrosalerno.it/…/lo-stupro-in-rete/
Si potrebbe dire che se inizio un rapporto sessuale con un uomo e lui ad un certo punto ha un “calo”, sono autorizzata ad infilargli qualcosa nel didietro per ottenere un nuovo “crescendo”, stimolandogli meccanicamente il “punto L”.
E’ un mio diritto “finire” con lui, anche se non può o non vuole, no?