Ne avevamo già parlato. Il 19 febbraio a Napoli la proposta di legge per il risarcimento alle vittime di violenza sessuata è stata presentata con un grande successo e una bella partecipazione di tante donne. La proposta di legge, ci scrive Stefania Cantatore, ha già un numero. Le firme a sostegno continuano ad arrivare all’indirizzo mail: udinapoli@gmail.com .
Ecco la descrizione dell’articolato della proposta di legge a cura di Stefania Cantatore (Udi di Napoli) e Elena Coccia (Giuristi democratici):
Ci siamo poste un problema: la violenza può definirsi di
“classe?” ovvero sono le donne più povere ad essere più esposte?
Ci siamo poste un altro problema: la denuncia ed
eventualmente anche la condanna del violentatore di per sé è un elemento che
mette in sicurezza le donne?
Ancora, le donne violentate o abusate da un familiare, un
convivente o un patners sono costrette a scegliere spesso tra la denuncia e il
silenzio, poiché la denuncia le priva immediatamente dei mezzi di
sostentamento, nella misura in cui l’altro è anche l’unico produttore di
reddito.
La situazione è resa ancora più complessa se l’abusante, lo
stalker o il mobber è il datore di lavoro, soprattutto nella precarietà attuale
.
La legislazione in materia di violenza, se pure non ha
eliminato il grado di “tolleranza pubblica” sul reato, è pervenuta ad una
catalogazione certa del ventaglio di espressione del reato (molestie, stalking,
stupro) ma ancora non recepisce la matrice del crimine, che poggia su una
cultura parallela e che assume caratteri di solidarietà omertosa tra i
possibili o reali offenders. Pur riconoscendo, la classe politica, “che la
violenza sulle donne è una vergogna compiuta dagli uomini” ancora non riesce a
riconoscere l’organizzazione occulta e le regole non scritte che permettono
l’immutata incidenza del fenomeno.
Tutto questo evidenzia alcune significative analogie con il
crimine organizzato:
- la
vittima tace per paura delle conseguenze - la
vittima è “protetta” dallo stesso soggetto che perpetra il crimine - uscendo
dalla condizione di vittima è
costretta a nascondersi - una
volta che la sua condizione è conosciuta ed è conosciuta la sua denuncia,
la sua considerazione sociale scende nella stima pubblica, per
compatimento e per condanna.
Tutto questo significa, e si ribadisce, che sulla violenza
sessuata pesa l’omertà, simile a quella che “protegge” il crimine organizzato.
L’Italia è riuscita in qualche modo a contrastare il crimine
organizzato, non solo attraverso una legislazione seria e puntuale, quaanto col
tentativo di rendere il crimine non conveniente (ad esempio attraverso la
confisca dei beni) e, di converso, a rendere viceversa il contrasto civile e la
denuncia “conveniente” nell’accezione nobile del termine.
Ciò è stato possibile attraverso l’istituzione di un fondo
di garanzia delle vittime, che al di là della portata economica, conferisce fiducia alle vittime,
che finalmente possono
considerarsi sostenute dallo
Stato.
Attraverso tale riconoscimento la vittima diventa socialmente rilevante, e questo è sicuramente il maggior
deterrente alla commissione di tali reati.
La legge per il risarcimento alle vittime di violenza sessuata è un passo indispensabile
proprio perché lo stato “chiede” alle donne di denunciare.
Il crimine diventa sconveniente attraverso il sequestro dei beni del violentatore
appena effettuato l’incidente
probatorio che ne determina, dopo il rinvio a giudizio, la qualità di
imputato. E’ chiaro che vanno intesi come non sequestrabili quei beni che
servono al mantenimento della famiglia (Laddove non si intende creare altre
vittime), né alla prosecuzione dell’attività lavorativa e di produzione, i TFR
dei dipendenti e i loro compensi.
Non deve essere
“meglio ucciderla che separarsi”, perchè tormentare o uccidere la
partner avrà la conseguenza del sequestro dei beni.
La legge che
proponiamo dovrà essere discussa
in un quadro Nazionale, che demanda l’applicazione alle competenze territoriali
Si propone pertanto che, per le caratteristiche analoghe tra
crimine organizzato e violenza sessuata, le misure di contrasto non si limitino
a prevenzione “generale” e contrasto a danno avvenuto, bensì va resa automatica
la relazione tra interesse dello Stato e quella della vittima per sconfiggere
l’occulto ma concreto carattere associativo del crimine di violenza sessuata.
La vittima deve essere sostenuta nella sua denuncia e lo
Stato deve far coincidere i suoi interessi con quelli della vittima con:
La creazione di un
fondo per il risarcimento e la normalizzazione dei diritti della vittima ,
- In
caso di vittime di violenza familiare: sequestro dei beni non in comunione
e dell’asse ereditario, né quelli per il mantenimento della famiglia e dei
figli. - In
caso di vittime di mobbing sessuale sul lavoro: sequestro dei beni non
vincolati a produzione e retribuzioni, se legittimi e comprovati. - In
caso di vittime di stupri della strada: il fondo sarà poi reintegrato del
risarcimento versato, da parte del comune dove lo stupro è avvenuto - In
caso di vittime nella pubblica amministrazione lo stato si rivarrà sulla
retribuzione del colpevole e del dirigente che ha omesso la tutela della
dipendente. - Parte
del fondo Europeo per il contrasto alle violenze di genere, in misura
congrua nella disponibilità delle regioni, che provvederanno alla gestione
del programma di risarcimento pubblico
L’eliminazione del
conflitto tra leggi concorrenti in materia d’ordine pubblico
- La
vittima denunciante automaticamente deve veder decadere l’eventuale reato di clandestinità, ed essere
immediatamente protetta attraverso la concessione del permesso di soggiorno e con misure
di inserimento lavorativo. - Il
nucleo familiare ove si sia perpetrato femminicidio, non può patire gli
effetti della reclusione del colpevole, per cui vanno esclusi da pendenze
economiche e rigori della legge sull’immigrazione i minori ed il coniuge
genitore. - Immediato
sostegno contro le possibili ritorsioni del nucleo di origine del
colpevole, anche quando residenti all’estero, con l’attivazione di misure
di protezione che escludano il rimpatrio.
Le misure di
protezione
- Analogamente
a quanto previsto per il contrasto ai reati mafiosi, le misure vanno
concordate con la vittima, che deve poter godere delle condizioni di normalità possibili; - Devono
segnare la discontinuità con quanto avviene oggi: la vittima costretta a
sradicarsi, e l’offender in pieno godimento dei diritti civili fino alla
discussione del processo.
La denuncia
- Deve
costituire, come già detto, titolo di merito sociale, per il valore civile
nei confronti della legalità e delle altre possibili vittime - Deve
contestualmente prevedere la raccolta di dichiarazioni con valore di
incidente probatorio - La
denunciante deve immediatamente essere affiancata da un avvocato
incaricato dalla pubblica amministrazione, per la tutela dei suoi diritti
e in prevenzione di imperizie e possibili interrogatori vessatori.
Per effetto di
questa legge le regioni saranno tenute a dotarsi di organismi e protocolli in
applicazione delle norme generali.
Stefania Cantatore ed Elena Coccia