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Violenza maschile contro le donne. Vecchi e nuovi strumenti giuridici di contrasto

Un file pdf reso disponibile su Women.it per ricordare come stiamo messe dal punto di vista giuridico in questa giornata che dovrebbe ricordarci quanto siamo vulnerabili ma anche quanto siamo, al di la’ delle leggi e di quello che ci concedono, terribilmente forti. Buona lettura.

di Maria (Milli) Virgilio
 

“Violenza maschile contro le donne.
 Vecchi e nuovi strumenti giuridici di contrasto”

Si pone oggi con particolare forza l‛esigenza di ricostruire con chiarezza il panorama della normativa, presente nel nostro sistema giuridico, che è possibile utilizzare nella azione di contrasto della violenza
maschile sulle donne. Il legislatore statale è intervenuto più volte in materia, aggiungendo nuove norme
o modificando quelle esistenti. Ulteriori modifiche sono in corso di elaborazione e alcune sono già in
fase avanzata. Trattasi di proposte di iniziativa governativa, approvate dal Consiglio dei Ministri nella
forma del decreto-legge, poi sottoposte al Parlamento per la procedura della conversione in legge. Ai
testi predisposti dal Governo sono state apportate varie modifiche nel passaggio al Senato e alla
Camera dei deputati.  
Sono qui raccolte le variazioni giunte in porto (ovviamente abbiamo considerato solo quelle che più
direttamente attengono alla violenza), al fine di mettere in evidenza le innovazioni sostanziali
intervenute nello strumentario giuridico a disposizione.
Ma soprattutto l‛esigenza di una chiarificazione deriva dalla particolare collocazione degli interventi
legislativi che qui interessano. Sono infatti sparsi all‛interno di corpi giuridici più ampi che raccolgono
normative eterogenee per natura giuridica (civile, penale, amministrativa, processuale, ecc…) e che
disciplinano materie tra loro assai differenziate ( dall‛ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato  al decoro delle strade).
Unico invece è il filo conduttore, quello della “sicurezza pubblica”, ambiguo e incerto collante delle
politiche degli ultimi governi.
Ci auguriamo che questo testo, nel proporre un approccio diretto alla lettura delle norme, possa
agevolare la conoscenza e stimolare la riflessione collettiva.  
 

1. Nozione di violenza rilevante giuridicamente
 
a. La tipologia delle condotte violente e le ipotesi di reato ravvisabili
 
violenza fisica
percosse art 581 cp (codice penale)
lesione personale art. 582 cp
violenza privata art. 610 cp
violazione di domicilio art. 614 cp
sequestro di persona art 605 cp
aborto di donna non consenziente art. 18 L n. 194/1978
 
violenza psicologica
ingiuria art. 594 cp
minaccia  art 612 cp
sequestro di persona art 605 cp
aborto di donna non consenziente art. 18 L n. 194/1978

violenza sessuale
atti di violenza sessuale – art.609bis cp
– L. 3 agosto 1998 n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del
turismo sessuale in danno di minori
 
violenza economica  
570 cp Violazione degli obblighi di assistenza familiare  
art.    12sexies 898/70 (nel divorzio)
danneggiamento art.635 cp
appropriazione indebita art.646 cp
 
b. Le condotte violente continuative
 
atti persecutori (stalking) art. 612bis cp
maltrattamenti semplici -non aggravati art. 572 c.p.
maltrattamenti da cui sia derivata lesione grave o gravissima art. 572 c.p.
 
c. Modalità di contesto
 
– violenza domestica  (può esser qui ricompreso anche il delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art.583bis cp)
– violenza di comunità (tratta e prostituzione forzata, i reati tra estranei, nonchè i reati commessi in ambiente di lavoro, scuola, sport, sanità…,)
 

2. Gli interventi legislativi recenti
 
– Legge 15 luglio 2009 n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(oltre alle modifiche sotto indicate, segnaliamo quelle in tema di: aggravanti comuni, sequestro di persone, violazione di domicilio, danneggiamento, impiego di minori nell‛accattonaggio, rapina, atti osceni, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
 
– Legge 23 aprile 2009 n. 38. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori.
 
– Legge 6 febbraio 2006 n. 38. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
 
– Legge 4 aprile 2001 n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
 
– Legge 3 agosto 1998 n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori.
 
– Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale
 
– Lavori legislativi in corso:  
Il disegno di legge Senato n. 1675, Disposizioni in materia di violenza sessuale (approvato dalla Camera il 14 luglio 2009 e ritrasmesso al Senato) modifica le norme in tema di violenza sessuale,  molestie sessuali,  maltrattamenti contro familiari e conviventi.
 
3. Norme nuove o modificate: fattispecie penali
 
VIOLENZA SESSUALE (ora in corso di modifica)  
Libro secondo: DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo III: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA‛ INDIVIDUALE
Sezione II: DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA‛ PERSONALE  
(In grassetto le modifiche della L.n. 38/2006)
 
Art. 609 bis Violenza sessuale  
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.  
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali  
1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto;  
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.  
Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi.  
 
Art. 609 ter Circostanze aggravanti  
La pena e’ della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi:  
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;  
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;  
3) da persona travisata o che simuli la qualita’ di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;  
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta’ personale; 
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.  
La pena e’ della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.  
 
Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne  
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:  
1) non ha compiuto gli anni quattordici;  
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e’ affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall‛art. 609 bis, l‛ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l‛abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Non e’ punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta’ tra i soggetti non e’ superiore a tre anni.  
Nei casi di minore gravita’ le pena e’ diminuita fino a due terzi.  
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.  
 
Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne  
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Art. 609sexies Ignoranza dell’eta’ della persona  
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche’ nel caso del delitto di cui all’articolo 609- quinquies, il colpevole non puo’ invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’eta’ della persona offesa.
 
Art. 609septies Querela di parte  
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.  
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi.  
La querela proposta e’ irrevocabile.  
Si procede tuttavia d’ufficio:  
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis e’ commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;  
2) se il fatto e’ commesso dall‛ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e’ affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;  
3) se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;  
4) se il fatto e’ connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;  
5) se il fatto e’ commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.  
 
Art. 609octies Violenza sessuale di gruppo  

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu’ persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.  
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni.  
La pena e’ aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.  
La pena e’ diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e’ altresi’ diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.  
 
Art. 609nonies Pene accessorie ed altri effetti penali  
La condanna o l‛applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell‛art. 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies e 609-octies comporta:  
1) la perdita della potesta’ del genitore, quando la qualita’ di genitore e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;  
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;  
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.  
La condanna o l‛applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell‛art. 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l‛interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
 
Art. 609decies Comunicazione al tribunale per i minorenni  
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609- octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da’ notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenne e’ assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorita’ giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e’ assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi’ l’autorita’ giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.  
Art. 4 L. 38/09
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in materia di spese di giustizia  
Articolo 76, comma 4-ter «La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609- octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
Art. 7 L. n. 38/09
Dopo l’articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Art. 8 L. n. 38/09
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ ammonito ai sensi del presente articolo.  
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito (ai sensi del presente articolo).  
Art.1 L.n. 38/2009
All’articolo 576, primo comma, del codice penale (OMICIDIO – Circostanze aggravanti), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e’ inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.».  
 
4. Norme nuove o modificate: altre disposizioni  

Art. 8  L. n. 38/09. Ammonimento
1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.  
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.  
 
Art.11 L. n. 38/09. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori     
1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art.12 L. n. 38/09 Numero verde     
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunita e’ istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita’ di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche’ di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Nel codice di procedura penale
Art.11, c.1 L. n. 38/2006  Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta.  
1-bis. Sono esclusi dall‛applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all‛articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonchè 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonchè quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell‛articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.  
Art.2 l. n.38/2009                  (riguarda la custodia cautelare in carcere)
Al codice di procedura penale (cpp) sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all’articolo 275 (Criteri di scelta delle misure cautelari personali), comma 3, secondo periodo, le parole:« all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600- quinquies del codice penale,»;  
a-bis) all’articolo 275, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.  
Art.2 l. n.38/2009    (riguarda l’arresto obbligatorio in flagranza)
b) all‛articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall‛articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall‛articolo 609-octies del codice penale».  
 
Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). Art.1 l. n.154/2001
 
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
 
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prove di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280 .
 
Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Art.9 l. n.38/2009
– 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo’ prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.  
3. Il giudice puo’, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.  
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.  
 
Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). Art.9 l. n.38/2009
 – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.;
 
Art. 392, comma 1-bis (sostituito Art.9 l. n.38/2009) (riguarda incidente probatorio)
 
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
 
 Art. 398 al comma 5-bis: ( modificato da Art.9 l. n.38/2009) (riguarda incidente probatorio)
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
 
Art. 498, c 4-ter (modif. da Art.9 l. n.38/2009 riguarda esame testimoniale con vetrospecchio)
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».  
Nel codice civile (cc)
Art.1 l. n.154/2001
Codice civile: art. 342-bis.( Ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, (qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio- ora soppresso ), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.
 
Codice civile art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione).
Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno  (Art.10 l. n.38/2009) a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
 
5. Reati procedibili d‛ufficio
 
atti persecutori nei confronti del minore o disabile  
atti persecutori del già ammonito  
atti persecutori connessi con altro delitto procedibile d‛ufficio
lesioni personali art. 582, 2°c. CP
maltrattamenti
violenza privata
minaccia grave
violazione di domicilio aggravata
sequestro di persona
aborto
 
La particolare PROCEDIBILITA‛nei delitti di violenza sessuale ( art. 609-bis e seguenti )
 
a) Violenza sessuale semplice o aggravata
PROCEDIBILITA‛ A QUERELA, MA PROCEDIBILITA‛ D‛UFFICIO:
-se è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
-se è commessa dall‛ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza  o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
-se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell‛esercizio delle proprie funzioni;
-se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d‛ufficio.
 
b) Atti sessuali con minorenne (fuori dalle ipotesi di costrizione con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di induzione)
PROCEDIBILITA‛ A QUERELA,MA PROCEDIBILITA‛ D‛UFFICIO:
– se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10 (art.609-quater, ultimo comma);
– se la persona offesa non ha compiuto gli anni 16 e il fatto è commesso dall‛ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
– se la persona offesa non ha compiuto gli anni 14 e il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell‛esercizio delle proprie funzioni;
– se la persona offesa non ha compiuto gli anni 14  e il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d‛ufficio.
 
c) Violenza di gruppo   PROCEDIBILITA‛ D‛UFFICIO
d) Corruzione di minorenni  PROCEDIBILITA‛ D‛UFFICIO
 
 
6. Strumenti giurisdizionali o di polizia  
Arresto in flagranza  
 
Flagranza di reato( Art. 382, 1° comma): è in stato di flagranza chi viene colto nell‛atto di commettere il reato ovvero chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
 
art 380 cpp arresto obbligatorio in flagranza:
omicidio volontario consumato
maltrattamenti seguiti da morte
violenza sessuale (esclusi i casi di minore gravità) e violenza sessuale di gruppo (art. 2, Legge n. 38/09)
 
art 381 cpp arresto facoltativo in flagranza (misura giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto):
maltrattamenti
lesioni gravi o gravissime
violazione di domicilio aggravata da uso armi viol cose o persone
violenza privata
sequestro persona
lesione personale
 
Misure cautelari personali
Art. 273 Condizioni generali di applicabilità delle misure
Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
Art. 274 Esigenze cautelari
Situazioni di concreto e attuale pericolo per l‛acquisizione o la genuinità della prova.
L‛imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga.
Quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell‛imputato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o … della stessa specie di quello per cui si procede.
 
Misure cautelari personali coercitive
Art. 281 Divieto di espatrio
Art. 282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
(…) Il giudice prescrive all‛imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell‛attività lavorativa e del luogo di abitazione dell‛imputato.
Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare
Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).  
Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). – 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio;
Art. 283 Divieto e obbligo di dimora
(…) Prescrive all‛imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l‛autorizzazione del giudice.
 
Misure cautelari personali interdittive
Art. 288 Sospensione dall‛esercizio della potestà dei genitori
Art. 289 Sospensione dall‛esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Art. 290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
 

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