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Nel Rapporto Ombra sull’attuazione della Cedaw si parla anche di ex mariti violenti

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Come vi abbiamo già detto è stato finalmente inviato all’ONU il Rapporto Ombra sull’attuazione della CEDAW in Italia (Leggi il file in Pdf). Il Rapporto Ombra, alla cui stesura hanno collaborato tantissime persone, donne, lesbiche, che sono attivamente impegnate nella difesa dei loro diritti, è la fotografia più vera dello stato in cui versa l’Italia dal punto di vista dei diritti delle donne, di ogni nazionalità, età, etnia, religione. Ed è lo specchio documentatissimo di un paese in cui i più elementari diritti delle persone vengono costantemente violati.

Si richiedono ovviamente adesioni (a parte quelle numerose che ci sono già e noi abbiamo già aderito). LE ADESIONI DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 10/07 A: 30YEARSCEDAW@gmail.com

Per aggiornamenti da New York, potete seguire il blog Cedaw Italia dove nel frattempo potete trovare anche una sintesi degli argomenti trattati nel Rapporto Ombra.

Nel Rapporto Ombra, in uno dei tanti punti trattati sullo stato delle disattenzioni e delle discriminazioni in Italia, si parla anche di violenza assistita, potestà genitoriale, affido condiviso, Pas. Ne ricopiamo giusto quei passaggi. Buona lettura!

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16.2.1 Violenza assistita e potestà genitoriale

Vittime invisibili della violenza di genere sono i bambini e le bambine.

Non sempre, infatti, viene riconosciuta nelle aule dei tribunali la violenza che i figli e le figlie subiscono nell’assistere anche quotidianamente alle violenze che il proprio padre riserva alla propria madre. Lo stereotipo più frequente è “è un marito violento ma non ha mai toccato i figli”. Sicuramente la violenza fisica e sessuale sui bambini ha una risonanza immediata perché si rivela nella sua estrinseca gravità, è visibile e può essere raccontata dal bambino stesso. Ma anche i bambini testimoni di violenza subiscono danni simili a quelli prodotti dalla violenza esercitata loro direttamente. “Per violenza assistita intra- familiare si intendono gli atti di violenza fisica, verbale, sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, di cui il/la bambino/a può fare esperienza direttamente, indirettamente e/o percependone gli effetti” (CISMAI 1999).            Troppo spesso, purtroppo, questo tipo di violenza psicologica sui bambini testimoni di violenza viene sminuita e si  attribuisce la responsabilità dei disagi del bambino ad una generica conflittualità tra genitori ed alla separazione dei coniugi e non alla situazione di maltrattamenti subiti dalla loro madre.       E’ indispensabile riconoscere che i maltrattamenti in famiglia non sono “liti tra coniugi”, ma sono veri e propri reati che ledono l’integrità fisica e psichica delle vittime e che il bambino che assiste alla violenza è egli stesso vittima di violenza.

Non esiste una norma che disciplini o riconosca esplicitamente la violenza assistita. Il codice civile agli articoli 333 e 330 fa riferimento  al “pregiudizio” che il minore può subire. La parola pregiudizio va riempita di contenuto e va interpretata dal giudice. Molteplici sono i decreti del Tribunale per i Minorenni di Roma che hanno dichiarato il genitore decaduto dalla potestà genitoriale nei casi di sola violenza assistita. In tal modo si è  introdotta nei Tribunali una nuova cultura, facendo  conoscere ai  giudici quali e quanti sono i danni e i traumi che la violenza produce sui bambini,  a breve e a lungo termine[1].

Occorre , dunque,  che ci sia una maggiore consapevolezza sulle dinamiche che caratterizzano la violenza di genere.

16.2.2 Affido condiviso e PAS (Sindrome di alienazione parentale).

Con l’introduzione della legge n. 54 dell’8 febbraio 2006, sull’affidamento condiviso, l’Italia si è adeguata alla normativa di numerosi Paesi Europei, nonché alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. Tale riforma  si fonda sul principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

L’affidamento condiviso dei figli è stato ampiamente applicato: nel 2007 è stato concordato tra i genitori o disposto dai tribunali, nel 72,1% dei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale con figli, e nel 49,9% dei divorzi congiunti e giudiziali con figli. Nel 2008, la percentuale è salita rispettivamente al 78,8% nelle separazioni e al 62,1% nei divorzi. Anche per gli anni successivi la tendenza è una maggiore applicazione della legge: nelle separazioni consensuali la percentuale di affidamenti condivisi è stata dell’83,3% . Nei procedimenti contenziosi la percentuale è del 52,1%, a causa delle spesso da gravi problematiche di un coniuge[2].

La legge prevede l’esclusione dell’affido condiviso in caso di pregiudizio per il minore ma questa precisazione è insufficiente a garantirne la protezione. La violenza psicologica verso il minore, o la violenza assistita, ovvero la violenza psicologica, fisica ed economica agita da un coniuge sull’altro in presenza del minore, molto spesso non viene riconosciuta come “condotta pregiudizievole” per il minore.

Così può accadere che in casi di maltrattamento, denunciati o meno, il minore venga comunque obbligato a vedere anche il genitore maltrattante.

Di conseguenza, la legge sull’affido, non prevedendo esplicitamente che nei casi di maltrattamento, abuso dei mezzi di correzione, violenze sessuali, violenze fisiche, deve essere escluso l’affido condiviso, da un lato viola i diritti dei minori a una vita libera da ogni forma di violenza, dall’altro non tutela le donne vittime di violenza domestica ed anzi le espone ad un incremento del rischio di violenza  da parte dell’ex coniuge a causa della gestione condivisa dei minori imposte dalla legge.

In Italia non è ancora un dato acquisito dai  tribunali, dai servizi sociali e dall’opinione pubblica il collegamento diretto tra la violenza subita dalle madri e le gravi conseguenze di tipo  psicologico, fisico, sociale e cognitivo sui figli, nel breve e lungo termine. Anche il rifiuto del bambino di incontrare il padre  maltrattante o abusante viene spesso interpretato dai giudici e dal servizio sociale come condizionamento psicologico del bambino ad opera della madre (PAS- Parental alienation syndrome).

Il mancato riconoscimento del confine tra violenza di genere e conflittualità coniugale determina la stigmatizzazione della donna che denuncia la violenza subita su di sé o sui propri figli in sede di separazione, poiché ci si aspetta che la donna aderisca alla logica della composizione familiare.

Qualsiasi tentativo da parte della donna di far emergere il vissuto di violenza che ha caratterizzato la vita coniugale viene interpretata dalle difese dei padri separati (nell’ambito dei procedimenti di affido) come una finzione inscenata dalla donna al fine a eludere la legge sull’affido condiviso, motivata dalla sindrome di alienazione parentale.

Il disegno di legge n. 957, al momento in discussione al Senato,  crea un ulteriore danno ai bambini e alle donne vittime di violenza. Padri e madri hanno entrambi e insieme un ruolo da svolgere verso i loro figli, e sarebbe veramente pericoloso, anche sul piano sociale, se mediante l’approvazione di tale disegno di legge si desse spazio a “guerre di parte” dei padri contro le madri, fondate su motivazioni che riguardano gli aspetti economici della separazione, e non le esigenze dei figli[3].

Questo disegno di legge, promosso con forza dalle associazioni dei padri separati, se approvato, determinerebbe una condizione della donna separata di sudditanza nei confronti dell’ex coniuge, e della sua famiglia di origine. Infatti la donna per ottenere l’affido condiviso non solo dovrebbe conciliare i propri interessi con quelli dell’ex coniuge, ma anche con quelli dei nonni, ai quali con la nuova legge verrebbe riconosciuta la possibilità di agire in giudizio per affermare il proprio diritto di visita.

Questo significa una ulteriore limitazione per la donna nella scelta del luogo dove radicare la propria vita e i propri interessi dopo la fine del matrimonio.

Inoltre, per mantenere l’assegnazione della casa  familiare in caso di affido condiviso, la donna dovrebbe rinunciare a  radicare in quella casa una nuova convivenza more uxorio. E’ evidente che questo disegno di legge chiede alla donna, se vuole restare madre affidataria, di rinunciare a ricostruirsi una nuova vita affettiva. L’ex coniuge in questo modo, mediante il ricatto dell’affido condiviso, mantiene di fatto un controllo fortissimo sulla nuova vita della sua ex moglie. Questo controllo, oltre a essere eccessivamente limitativo della sfera di autodeterminazione della donna in condizioni di normalità, costituisce un vero e proprio fattore di rischio di rivittimizzazione per quei casi in cui la donna abbia denunciato l’ex coniuge per violenza e, nel caso lo stesso abbia ottenuto comunque l’affido condiviso, si trovi costretta al suo controllo.  La proposta di legge, qualora approvata,  obbligherebbe anche la donna che ha subito violenza ( e l’ha denunciata) a sedersi a un tavolo con il proprio aggressore e contrattare con lui le condizioni dell’affido, perché la mediazione sarebbe obbligatoria anche nei casi in cui la donna ha subito violenza.

Oltre a non prevedere la  violenza di genere come causa di esclusione dell’affidamento condiviso, il disegno di legge 957 chiede il riconoscimento della sindrome di alienazione genitoriale (PAS) come causa di esclusione dell’affidamento.

Valutare l’affido dei bambini sulla base di una sindrome non riconosciuta nell’albo psichiatrico, portata avanti in America e ora anche in Italia dalle organizzazioni dei padri separati, significa privare i bambini della possibilità di difendersi nei casi di violenze subite dai padri.

In pratica significa che in qualunque procedimento di affido, se il bambino rifiuta di vedere il padre e se viene denunciato un abuso, un atto di pedofilia o di molestia sessuale, il padre ricorrerà alla PAS per dire sempre e comunque che si tratta di “condizionamento della volontà del minore” da parte della madre.

Con l’ulteriore grave conseguenza che, sulla base della diagnosi di una malattia che non esiste (in quanto non è inserita nel DSM), il giudice, senza poter valutare altri elementi  ai sensi dell’art. art. 155 c.c., in violazione delle garanzie costituzionali ex art.111 Cost.[4], sarebbe costretto ad escludere la donna dalle decisione relativi ai figli e dal diritto di visita nei confronti dei figli.

 

SI RACCOMANDA:

  • Di prevedere la violenza assistita tra le cause di decadenza dalla potestà genitoriale
  • Di modificare la l. 54/2006 prevedendo come causa di esclusione dell’affido condiviso tutti i casi di violenza domestica, maltrattamento e abusi sessuali nei confronti della  coniuge o  sui figli minori
  • Di adottare ai sensi dell’art. 31 della Convenzione europea contro la violenza sulle donne ogni altra misura necessaria ad assicurare che il diritto di visita ed il diritto all’affido condiviso di un genitore non vanifichino il diritto alla protezione della donna e dei bambini.

[1] Cfr. Tribunale Minorenni Roma 3.02.2006; 16.04.2007; 6.06.2008; 27.05.2008; 13.05.2009; 2.04.2009; 19.03.2009; 5.02.2009; 20.01.2010; 2.03.2010; 19.05.2010; 21.06.2010; 20.09.2010; 7.10.2010; 18.11.2010; 14.01.2011; 8.02.2011.

[2] Doc. AIAF, Sulla proposta di modifica della legge 54/2006 in materia di  affidamento condiviso, 11.02.2011, http://www.aiaf-avvocati.it/files/2011/02/AIAF-Documento-su-DDL-957-in-materia-di-modifica-dellaffidamento-condiviso-11_2_20111.doc

[4] L’OUA (Organismo Unitario dell’avvocatura) ha denunciato nel disegno di legge 957 “la mancanza di un  approfondimento per quanto riguarda le situazioni legate alla sindrome di alienazione genitoriale e a comportamenti analoghi.” Inoltre, la Commissione Famiglia Oua ritiene che: “L’approvazione delle norme di cui al DDL 957 implicherà un aumento esponenziale, ingiustificato della conflittualità, circostanza  dannosissima per i minori ed  in netto contrasto con le finalità della legge sull’affidamento condiviso.” http://www.oua.it/Documenti/2011.4.04%20-%20Affido%20condiviso.doc

Posted in Fem/Activism, Iniziative, Misoginie, Pas.