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Assistenza sanitaria e stranieri/e irregolari

Dopo la nota vicenda di Kadiatou avvenuta a napoli eccone un’altra a Brescia seguita stavolta, purtroppo, da una espulsione. Un ragazzo senegalese è andato a curarsi un mal di denti e lo hanno prelevato di forza. Oggi un presidio (di cui trovate notizia qui) davanti all’ospedale. Oggi, 9 aprile, alle 18.00, presidio contro il pacchetto sicurezza anche a Firenze davanti la prefettura (via cavour) e il 18 aprile manifestazione antirazzista a Castelvolturno. Dal blog del progetto "obiettiamo gli obiettori" prendiamo questa ricostruzione tra la legislazione attuale e come vorrebbero fosse cambiata a proposito di sanità e stranieri/e. Buona lettura.

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Assistenza sanitaria e stranieri/e irregolari

Data
la (non casuale) confusione sulla questione migranti  e salute, abbiamo
pensato fosse il caso di fare un po’ di chiarezza. Ringraziamo  la
nostra compagna avvocata per lo sforzo di rendere comprensibile, con
parole  semplici, il quadro della situazione.

Assistenza
sanitaria e stranieri/e irregolari: lo  scenario attuale e i
cambiamenti possibili alla luce delle modifiche contenute  nel disegno
di legge sulla sicurezza

L’attuale disciplina

Secondo
la costituzione italiana il diritto alla salute è  un diritto
fondamentale della persona umana ed è ricompreso fra i diritti
 inviolabili che la repubblica italiana riconosce e garantisce ad ogni
individuo  (artt. 2 e 32 cost.).

La
disciplina attualmente vigente in materia di  assistenza sanitaria
dei/delle cittadin* stranier* irregolari (ovvero non in  regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno sul territorio  nazionale)
tiene conto dei principi sopra richiamati assicurando una tutela
 effettiva del diritto alla salute di queste persone.

Non
solo, infatti, è previsto che siano assicurate anche  allo/a
straniero/a privo/a di permesso di soggiorno nei presidi pubblici ed
 accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali  ancorché continuative
per malattia ed infortuni (art. 35, comma 3, d.lgs. n.286/98), ma le
ulteriori disposizioni al riguardo sono volte ad evitare il  rischio di
espulsione dello/a straniero/a che si rivolga agli ospedali pubblici
 per ricevere assistenza medica; in particolare è stabilito che: a) l’accesso  alle strutture sanitarie da parte dello/a straniero/a non in regola con le  norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità,
 salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con  il/la cittadino/a italiano/a (art. 35, comma 5, d.lgs.
n. 286/98); b) le  prestazioni vengono erogate utilizzando un codice
regionale a sigla STP che  identifica l’assistito/a per tutte le
prestazioni  e che, in caso di impossibilità di pagamento, viene  comunicato in forma anonima dalla struttura ospedaliera al Ministero  dell’Interno per il rimborso delle prestazioni erogate (art. 43 dpr 394/99).


 Riguardo al divieto di segnalazione, vale la pena di  precisare che se è vero che la disposizione in questione fa salvo l’obbligo di  referto
da parte del medico, tale obbligo non comporta la segnalazione della
 condizione di irregolarità dello/a straniero/a, poiché tale condizione
non è  (finora) un reato, mentre secondo l’art. 365 c.p. l’obbligo di
referto è  limitato ai "casi che possono presentare i caratteri di un delitto  perseguibile d’ufficio" ed è inoltre espressamente previsto che tale  obbligo "non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita  a  procedimento penale"

Cosa si vuole modificare

Il
disegno di legge AC n. 2180 attualmente all’esame  della Camera pone
due importanti modifiche della disciplina dell’immigrazione  che, come
vedremo, comporta notevoli ricadute sull’assistenza sanitaria
 del/della migrante privo/a di permesso di soggiorno:

1) si propone di abrogare l’art. 35 co. 5,
T.U. 286/98,  cioè la norma che prevede il divieto di segnalazione per
lo/la straniero/a non  in regola con le norme sul soggiorno che si
rivolga alle strutture sanitarie;

2) si prevede l’introduzione del reato di "ingresso  e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". Si tratta di un reato  nuovo che sanziona penalmente l’ingresso o il soggiorno
degli/delle stranieri/e  in Italia in violazione delle norme contenute
nel D. Lgs. 286/98 (cioè il testo  unico  sull’immigrazione). È
importante sottolineare che il nuovo è una  contravvenzione e non un delitto.

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Sebbene  queste modifiche non impedirebbero, di per sé, l’erogazione di
prestazioni  sanitarie urgenti, essenziali ancorché continuative nei
confronti di  stranieri/e non in regola col permesso di soggiorno, le
ricadute sarebbero  comunque pesanti perchè lo/la straniero/a
bisognevole di cure mediche si  troverebbe di fronte alla drammatica
scelta fra non curarsi ovvero  autodenunciarsi recandosi in un ospedale
pubblico.

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E’  di tutta evidenza, infatti, che il concreto rischio di essere
denunciati/e per  il nuovo reato connesso alla loro irregolarità
allontanerà ancor di più gli/le  stranieri/e irregolari da ogni
struttura pubblica, relegandoli/e in una situazione  di ulteriore
marginalità. In ambito sanitario, è perciò facile immaginare
 l’insorgenza di gravi rischi sia per la salute del/della singolo/a
straniero/a  irregolare che per la collettività ed è anche
prefigurabile il sorgere di una  sanità clandestina parallela a quella
ufficiale. 

Con riguardo specifico alla  salute della donna, la possibilità di
ricorrere ad esempio all’IVG, già oggi gravemente ostacolata nelle
 strutture pubbliche con forte presenza di medici obiettori,  verrà definitivamente compromessa per  le migranti prive di permesso di soggiorno, con ulteriori aumenti di aborti  clandestini.

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D’altra  parte, nonostante le contrariate prese di posizione delle
organizzazioni dei  medici rispetto all’abrogazione del divieto di
segnalazione, il problema della  denuncia resterebbe in tutta la sua
drammaticità.

A
questo proposito, bisogna tenere presente che il medico  che esercita
la professione in ambito pubblico o convenzionato è, secondo le
 situazioni concrete in cui opera, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico  servizio: da ciò discende l’obbligo di denuncia di ogni reato di cui egli abbia  conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, poiché l’omissione o ritardo  della denuncia costituisce reato punito ai sensi dell’art. 361 c.p. per i  pubblici ufficiali, e dall’art. 362 c.p. per gli incaricati di pubblico  servizio.

Se
perciò entrerà in vigore il reato – sia pure di natura
 contravvenzionale – di ingresso e soggiorno illegale degli/delle
stranieri/e in  Italia, ogni esercente la professione sanitaria che,
nell’esercizio delle sue  funzioni, abbia notizia che la persona cui ha
prestato la propria assistenza  sia uno/una straniero/a non in regola
con le norme sull’ingresso e soggiorno,  non potrà sottrarsi
all’obbligo di denuncia, pena il rischio di essere a sua  volta
denunciato.

E
d’altra parte non sembrano idonee a scongiurare  l’obbligo di denuncia
né il divieto di referto di cui si è detto più sopra,  perchè tale
divieto si riferisce solo ai delitti mentre il nuovo reato di  ingresso
e soggiorno irregolare di stranieri/e è configurato come
 contravvenzione, né le norme deontologiche che, nella gerarchia delle
fonti del  diritto, sono sott’ordinate rispetto alle disposizioni del
codice penale, con  la conseguenza che non possono utilizzate per
derogare all’obbligo di denuncia.

** Nemmeno  l’ulteriore rilievo – secondo cui i medici, anche dopo le modifiche  che
verranno introdotte col ddl  sicurezza, non sarebbero comunque tenuti a
richiedere allo/alla straniero/a  l’esibizione del permesso di
soggiorno ai fini della prestazione sanitaria –  sembra essere
sufficiente ad assicurare l’effettività dell’assistenza sanitaria
 allo/alla straniero/a irregolare.

Occorre infatti tenere presente che:


in tutti gli ospedali c’è un posto di polizia e lo/la  straniero/a è
tenuto ad esibire i documenti agli ufficiali ed agenti di  pubblica
sicurezza (art. 6, co. 3, T.U. 286/98); va da sé, pertanto, che il
 poliziotto di servizio – eventualmente a seguito di disposizioni
impartite  dalla questura o dalla direzione sanitaria – potrebbe
indicare al triage  o all’amministrazione la condizione  irregolare del/della paziente;


poiché, come si è visto, il/la paziente straniero/a  irregolare è
identificato/a col codice regionale STP e tale codice consente  alla
struttura ospedaliera di richiedere il successivo rimborso
 delleprestazioni erogategli, la sua semplice registrazione con tale
codice è già di  per sé indicativa della sua irregolare presenza in
Italia; sarà pertanto la  stessa amministrazione ospedaliera che avrà
tutto l’interesse a  denunciare i/le propri/e pazienti
 stranieri/e irregolari: diversamente, infatti, la richiesta di
rimborso delle  prestazioni erogate col codice STP esporrebbe i suoi
dirigenti amministrativiad  essere incriminati per la mancata denuncia
del reato di ingresso-soggiorno  illegale dei/delle pazienti
stranieri/e irregolari. Il che indurrà  verosimilmente le
amministrazioni ospedaliere a diramare appropriati ordini diservizio.

In
conclusione, il problema della denuncia del/della  paziente straniero/a
irregolare rimarrà in tutta la sua drammatica dimensione,  e se non
provvederà direttamente il medico ci penserà la  struttura amministrativa.

Posted in Iniziative, Omicidi sociali, Precarietà.