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25.04.08

Inchiesta sui consultori di Palermo

Post in Corpi & Omicidi sociali & Fem/Activism at 10:04 :: 點閱次數 (302)

Dopo le iniziative in difesa dell'autodeterminazione e dopo aver saputo che gli obiettori in sicilia sono addirittura raddoppiati, ecco pronta una inchiesta su consultori e pillola del giorno dopo a Palermo. L'inchiesta è firmata "Assemblea delle Compagne", "Centro sociale ex-carcere", "Collettivo universitario autonomo". Presto metteranno in condivisione anche i risultati di un'altra inchiesta sulle farmacie palermitane. Il materiale su consultori e pillola del giorno dopo è anche disponibile, da scaricare in formato .doc, QUI

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*Obiettiamo gli obiettori di coscienza*

Inchiesta sui consultori in relazione alla pillola del giorno dopo

Percorso inchiesta- motivazioni

Il diritto di decidere sui nostri corpi dovrebbe essere l’elemento su cui si basa la società contemporanea, ma così non era e così non è. Le donne hanno conquistato con la lotta alcuni dei diritti che ad oggi sono loro riconosciuti, come ad esempio il diritto all’aborto. La legge 194 è una conquista per le donne, per la loro libertà di scelta, per la loro salute, ma la legge in questione va cambiata, va eliminato l’articolo 9 che prevede l’obiezione di coscienza. La legge 194 sancisce il diritto di ogni donna di decidere della propria vita e poi, con un assurdo controsenso, limita lo stesso permettendo a dei bigotti clerico-fascisti di decidere al posto della donna, opponendo il veto alla richiesta di aborto, rifiutandosi quindi di fornire un servizio. La presenza degli obiettori nei consultori, negli ambulatori e negli ospedali limita la libertà di ogni donna, ne lede la salute e favorisce l’aborto clandestino. L’obiettore di coscienza, tra l’altro, non rifiuta solo l’interruzione volontaria di gravidanza ma non prescrive nemmeno la “pillola del giorno dopo”, cadendo anche in un errore scientifico: è provato che la pillola del giorno dopo non interrompe una gravidanza in atto ma blocca l’ovulazione ed è catalogato come contraccettivo d’emergenza è non come abortivo. Siamo pienamente convinte che si debba lottare per abolire l’art. 9 e si debba eliminare la figura dell’obiettore. Il contratto di lavoro dovrebbe vincolare il medico a rispettare la salute di ogni donna! A tal proposito abbiamo iniziato un percorso d’inchiesta sul territorio palermitano, il primo ciclo d’inchiesta riguarda i consultori, vogliamo verificare quanti obiettori sono presenti nel territorio palermitano, quanti medici prescrivono la pillola del giorno dopo, ma anche il tipo di accoglienza e servizio che le donne trovano nei consultori. La prossima inchiesta riguarderà invece le farmacia, verificheremo in quante farmacie viene venduta la “pillola del giorno dopo”. Questo opuscolo vuole essere un vademecum per tutte quelle donne che hanno la necessità di ricorrere ad un contraccettivo d’emergenza, potranno così, conoscendo già prima i consultori dove possono ricevere il servizio richiesto, evitare di perdere tempo inutilmente ed assumere la compressa entro le 72 ore, tempo limite per la funzionalità del metodo.

Pillola del giorno dopo 

http://www.centrostudi-ancoragenitori.it/images/stories/femminismo.jpg La pillola del giorno dopo è un farmaco utilizzato come metodo di intercezione post-coitale (ossia contraccezione di emergenza) durante le 72 ore successive a un rapporto sessuale. Il principio attivo è il progestinico levonorgestrel, una sostanza presente anche in molte pillole contraccettive, impiegata però in un dosaggio 20-30 volte maggiore (750 microgrammi).

Non va confusa con la pillola abortiva Mifepristone, nota come RU-486, dalla quale invece si differenzia sia per i tempi di assunzione, sia per i meccanismi di azione.

Funzionamento

La pillola del giorno dopo è un metodo di contraccezione d'emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, in caso di rapporto sessuale non protetto o in caso di mancato funzionamento di un metodo anticoncezionale, bloccando l'ovulazione. In seguito alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8465/2001 la ditta produttrice della pillola del giorno dopo è stata obbligata a scrivere nel foglio illustrativo che il farmaco impedisce l'impianto dell'ovulo eventualmente fecondato, ma nel 2005 il Dipartimento di Salute Riproduttiva dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiarito che “la contraccezione di emergenza con levonorgestrel ha dimostrato di prevenire l’ovulazione e di non avere alcun rilevabile effetto sull’endometrio (la mucosa uterina) o sui livelli di progesterone, quando somministrata dopo l’ovulazione”, escludendo quindi un effetto intercettivo su un eventuale ovulo fecondato.

Tipi di pillola del giorno dopo

Esistono due forme principali di contraccezione ormonale d'emergenza:

- La versione originale, denominata anche metodo Yuzpe, sempre meno in uso, implicava alte dosi di estrogeni e di progestinico in due dosi a 12 ore di intervallo. Questo metodo è considerato meno efficace e in genere meno tollerato del farmaco contenente solamente il progestativo.

- Il metodo più recente prevede una dose di 1,5 milligrammi di un progestinico, il levonorgestrel. Il nome commerciale con cui viene distribuito in Italia è NorLevo®. Questo metodo è conosciuto per essere più efficace (più del 32% se assunto in tempo), più sicuro e meglio tollerato del metodo Yupze, è disponibile negli Stati Uniti e in Canada con il nome di plan B, in Gran Bretagna e in altri paesi con il nome di Levonelle.

Efficacia

L'efficacia della pillola del giorno dopo dipende dalla tempestività con cui viene assunta dopo il rapporto sessuale a rischio. È dimostrato da uno studio dell'OMS che l'assunzione del farmaco entro le prime 24 ore dal rapporto a rischio ha un'efficacia del 95%, che scende al 9% entro le prime 72 ore. 

Se invece la pillola viene assunta dopo che l'impianto dell'embrione in utero è già avvenuto, essa non disturba la prosecuzione della gravidanza.

Situazione legale in Italia

La pillola del giorno dopo può essere venduta solo dietro prescrizione medica con ricetta non ripetibile. Per poter assumere il farmaco è quindi necessario rivolgersi a un medico generico o a un ginecologo. In Italia il diritto all'obiezione di coscienza è concesso per legge solo nell' interruzione volontaria di gravidanza, ma la FNOMCEO ha ammesso la possibilità di appellarsi alla "clausola di coscienza" (equivalente all'obiezione) per il medico contrario alla prescrizione per motivi etici, in accordo a quanto previsto dall'art.22 del Codice Deontologico secondo cui il medico a cui vengano richieste prestazioni che contrastino con i propri convincimenti scientifici o etici, ha il diritto di rifiutarsi, pur essendo tenuto a fornire all'utente ogni utile informazione e chiarimento. Tale interpretazione riprende anche un parere del Comitato nazionale per la bioetica che si è espresso in tal senso. 

I due metodi per effettuare l'interruzione della gravidanza

Metodo chirurgico
(per aspirazione)

L’aspirazione puo' generalmente essere effettuata entro le 14 settimane a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione. L’intervento viene eseguito in ospedale o presso uno studio medico, sia come ambulante (dopo poche ore si puo' tornare a casa) sia come degente (restando anche di notte). A volte, per facilitare l'intervento, il collo dell’utero viene rilassato con un farmaco (prostaglandina), da prendersi o il giorno precedente o il giorno stesso dell’intervento.

L’intervento operatorio avviene sotto narcosi (anestesia generale) oppure sotto anestesia locale. Il collo dell’utero viene dilatato cautamente con dilatatori metallici fino ad un diametro da 6 a 12 mm. Viene in seguito inserita una fine canula per l’aspirazione che rimuove i tessuti embrionali dalla cavita' uterina. L’operazione dura circa 20 minuti. Il rientro a domicilio avviene tra le 2 a 8 ore seguenti l'intervento oppure il giorno dopo (cio' dipende dal luogo dove e' stato effettuato l’intervento).

Generalmente, una visita di controllo viene effettuata nelle due settimane seguenti l’intervento.

Rischi e complicazioni

I rischi sono piccoli per entrambi i metodi. Le complicazioni gravi occorrono in meno dell’uno per cento dei casi. Raramente si manifestano ulteriori problemi di salute. L'intervento non aumenta il rischio di non piu' poter avere bambini ulterioramente. I problemi psichici non sono piu' frequenti con il metodo farmacologico che non quello chirurgico.

Metodo farmacologico RU486
(Mifegyne con prostaglandina)

In Svizzera, questo metodo puo' essere prescritto entro la 7a settimana a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione. L’interruzione viene effettuata ambulatoriamente, sia in clinica sia in uno studio medico, con due farmaci: la Mifegyne (conosciuta anche con il nome di RU 486) e una prostaglandina. La Mifegyne blocca gli effetti dell’ormone progesterone interrompendo lo sviluppo della gravidanza. La prostaglandina induce contrazioni uterine e provoca l’espulsione dei tessuti embrionali.In presenza di personale medico, la donna assume tre compresse di Mifegyne. Poco dopo puo' rientrare a casa. Due giorni dopo, due compresse di prostaglandina sono anch'esse prese nello studio medico o in clinica. La donna rimane in osservazione per alcune ore. Per circa due terzi delle donne l’espulsione dei tessuti embrionali avviene in questo periodo, per alcune avviene piu' tardi a casa. A questo stadio molto precoce, l’embrione misura tra i 2 e gli 8 mm, a seconda della durata della gravidanza.Circa due settimane dopo la presa della prostaglandina viene effettuata una visita di controllo.

Confronto dei due metodi

Entrambi i metodi sono efficaci e sicuri. In rari casi il medico deve sconsigliare l'uno o l'altro per ragioni legate alla salute della donna coinvolta.

Esistono pero' delle differenze riguardanti il periodo entro il quale la donna si deve decidere e anche riguardanti la percezione dei due metodi. E' importante tenere conto di queste differenze.

L'interruzione farmacologica si offre per le donne che sono giunte rapidamente alla chiara decisione di interrompere la gravidanza. Le donne che si decidono piu' tardi o hanno bisogno di un tempo di riflessione piu' esteso, devono ricorrere all’intervento chirurgico.

Le differenze piu' importanti nella percezione dell'intervento

Metodo chirurgico

Metodo farmacologico

- Operazione, eventualmente sotto narcosi.
- Il momento dell’intervento e' pianificato e ben determinato. L'operazione dura poco tempo.
- Di regola l’intervento non viene effettuato prima della 7a settimana.
- Si ha piu' tempo a disposizione per prendere una decisione.
- Se effettuato sotto narcosi, l’intervento non e' vissuto coscientemente.
- Di solito le perdite di sangue dopo l’operazione sono poco abbondanti e di breve durata.
- Dolori prolungati sono rari.

- In oltre 95% dei casi un ulteriore intervento chirurgico non e' necessario. Non c'e' bisogno di narcosi.
- Il procedimento e' di tre giorni.
- L’interruzione puo' essere praticata molto precocemente, il che e' sovente percepito come un sollievo psichico.
- L'espulsione e' vissuta coscientemente.
- Molte donne ritengono che il metodo farmacologico e' piu' naturale.
- Maggiore responsabilita' personale.
- Perdite di sangue piu' prolungate.
- Dolori addominali che durano piu' o meno a lungo.

ELENCO CONSULTORI A PALERMO

via Cisalpino, 19/A
via Roma, 519
piazza Micca, 1
piazza Danisinni
via Pietratagliata, 5
largo Pozzillo, 7
via del Cedro, 6
via N.C. 1, 3
via P. R. da Partanna, 7
via L. Einaudi, 16
via M. D’Azeglio, 6/A
via della Vega, 25
via R. Maria di Sicilia, 16
via Manfredi, 4

CENNI STORICI SUL CONSULTORIO

I consultori familiari sono strutture nate dal movimento delle donne negli anni ’70, periodo nel quale si sviluppò il grande impegno delle donne italiane e del femminismo per la conquista delle libertà civili, tra cui: il divorzio, la legge per la legalizzazione dell’aborto, la maternità libera e consapevole, il diritto all’educazione e alla salute sessuale e riproduttiva e l’uso legale della contraccezione. In Italia cominciarono a funzionare, all’inizio degli anni settanta, consultori privati laici, come Aied e Cemp, nati dai movimenti femministi e radicali che operavano soprattutto nel campo della contraccezione e aiutavano le donne che si trovavano in difficoltà per una gravidanza indesiderata.

I consultori familiari pubblici vengono istituiti formalmente nel 1975 con la legge n. 405/1975 e sono stati realizzati sul territorio nazionale con tempi e modalità diversi, a seguito dell’approvazione delle relative leggi regionali. Sono stati successivamente incorporati, con modalità non omogenee, nel Servizio Sanitario Nazionale con la legge n. 833/1978.

La normativa di legge sui consultori, a livello nazionale, è stata poi perfezionata dalla legge n. 34/1996 che indica, tra l’altro, l’indice di dotazione numerica previsto territorialmente: un consultorio ogni 20.000 abitanti, ripreso anche nel POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile) che fornisce le linee di indirizzo dell’attività consultoriale e che dall’anno 2000 è parte integrante dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

SERVIZI

I consultori familiari sono strutture a carattere socio-sanitario e territoriale il cui compito è quello di fornire servizi e prestazioni mirate alla prevenzione e attinenti la medicina di base attraverso sedi capillari, diffuse, accessibili e qualificate.

In particolare svolgono una preziosa e qualificata attività per:

- la tutela della salute sessuale e riproduttiva attraverso interventi per la contraccezione,
- l’integrazione delle straniere,
- la prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza,
- l’educazione sessuale degli adolescenti,
- l’assistenza socio sanitaria della maternità,
- la preparazione alla nascita,
- il sostegno alla donna nei primi anni di vita del bambino,
- le attività di socializzazione e relazione nei confronti delle famiglie, delle donne, dei bambini nella città metropolitana dove le reti familiari sono allentate,
- il supporto psicologico agli adolescenti attraverso programmi mirati in collaborazione con le scuole,
- la prevenzione di comportamenti rischiosi per sé e per gli altri (bullismo, violenza, maltrattamento, uso di stupefacenti),
- l’accompagnamento delle donne nella fase evolutiva della vita verso la menopausa e gli uomini verso l’andropausa,
- screening per la prevenzione dei tumori femminili e molte altre attività e servizi.

Caratteristica distintiva dei consultori familiari è la multidisciplinarietà dello staff di operatori, rappresentativa di una nuova cultura della salute come condizione di benessere psico-fisico, non frantumabile nelle singole funzioni fisiche, ma come risultato di interventi che tengano conto della complessità della persona e, nel caso dei C.F., anche del genere.

I nodi cruciali su cui si basa la funzionalità di un consultorio sono:

1. l’accessibilità del Servizio: i Consultori dovrebbero essere dislocati in sedi facilmente accessibili, visibili, sedi adeguate per accogliere l’utenza in maniera riservata e facilitante, mettendo a disposizione figure che svolgono una funzione di ‘filtro’ e che sono preparate per svolgere un ruolo di orientamento al servizio, offrendo una disponibilità oraria adeguata alle esigenze dell’utenza lavoratrice;

2. la presenza di Operatori che si dedichino in maniera esclusiva e continuativa a progetti rivolti alle seguenti fasce di utenza:

• giovani nella fascia di età più scoperta e a ‘rischio’: 15-18 anni
• utenza straniera (informazione/educazione/accompagnamento)
• coppie (su aspetti psicologici, legali, informativi per fertilità/infertilità);

3. la gratuità dei mezzi contraccettivi per la fascia di utenza fino a 25 anni;

4. l’informazione sul territorio e nelle scuole;

5. la prevenzione dei tumori al seno e all’utero

(con interventi di screening sulla popolazione).

Esistono, attualmente, consultori familiari pubblici e privati, ad orientamento sia laico che cattolico.

La differenza che passa tra struttura pubblica e privata consiste nel fatto che i consultori pubblici sono tenuti a fornire tutti i servizi e le prestazioni previste per legge e contenute nei LEA: dalla prevenzione, all’educazione sessuale, alla contraccezione, alla tutela della maternità e della nascita, la salute della madre e del bambino nei primi anni di vita, la gestione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, per citarne solo alcuni.

I consultori privati, secondo il loro orientamento, scelgono alcuni campi di intervento e in particolare le strutture di indirizzo cattolico non praticano il servizio di contraccezione (tranne che per i metodi naturali) e non rilasciano la certificazione legale ai fini della legge 194. Se le strutture pubbliche non verranno sostenute, aumentando i punti territoriali e curando la qualità del servizio, le donne potrebbero trovarsi in difficoltà a gestire in libertà la loro sessualità e le scelte di autodeterminazione della propria vita.

CONCLUSIONI INCHIESTA

Dai dati raccolti emerge sicuramente un segnale positivo riguardo la prescrizione della pillola del giorno dopo nei consultori palermitani.

Una situazione di novità che ci ha sorprese; ricordiamo infatti che fino a pochi anni fa vigeva anche nei consultori una politica diversa, molto più discriminante e colpevolizzante nei confronti delle donne.

Tuttavia continua a prevalere nella maggior parte dei ginecologi un atteggiamento poco disponibile a fornire adeguate informazioni e supporto umano. Siamo ancora ben lontane dalla situazione auspicabile di accoglienza che ciascuna di noi si aspetta all’interno di un consultorio.

Ricordiamo che nel prossimo opuscolo continueremo la nostra inchiesta volta a smascherare la presenza di obiettori di coscienza nelle aziende ospedaliere e nelle farmacie.

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La legge 194

Se nel 1978 era conosciuto solo l'aborto chirugico, metodo per aspirazione, nella L 194 non e' specificato che quello sia l'unico metodo. Anzi a ben leggere nella legge, l'art. 14 "Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna", e parlando di procedimenti sembra proprio prevedere la possibilita' che altri metodi si aggiungano a quello chirurgico: il plurale utilizzato nella legge preannuncia una pluralita' di procedimenti. Ma ancora l'art. 15: "Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza" sembra proprio auspicare un aggiornamento delle tecniche piu' avanzate, in contraddizione con la situazione attuale bloccata ad un metodo sempre valido, ma in alcuni casi certamente superato da quello farmacologico.

Legge n.194 del 22 maggio 1978

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.
Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8
L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11
L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.
Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15
Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

ASSEMBLEA DELLE COMPAGNE / Centro sociale exkarcere / Collettivo universitario autonomo

PER INFO E CONTATTI : AULA IV B FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA VIALE DELLE SCIENZE

4 Comments on "Inchiesta sui consultori di Palermo" »

  1. il Russo said:

    25/04/2008, at 12:11 [ Replica ]

    Buon 25 aprile dal Russo!

  2. FikaSicula said:

    25/04/2008, at 14:10 [ Replica ]

    grazie! :*
    buon 25 aprile anche a te :)

  3. Fra said:

    25/04/2008, at 14:52 [ Replica ]

    Grande il tuo blog!
    Ricco di notizie, di informazioni preziose.
    In tempi che diventano bui (ma quando mai per le donne sono stati rosei?!) è bello sapere che c'è gente che la testa la usa e anche bene!

  4. Anna said: Ottima idea

    26/04/2008, at 06:28 [ Replica ]

    Ottima idea quella dell'inchiesta!Io sono di Benevento ed insieme ad altre compagne stiamo ivnece cercando di stilare una lista dei medici e famracisti che illegittimamente si appellano allobiezione per irfiutarsi di prescrivere o vendere la pillola. L'obbiettivo è quello di esercitare una scelta consapevole quando dobbiamo rivolgerci ad un operatore sanitario o ad un farmacista evitando gli obiettori. Buon lavoro!

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